Ordinanza 301/2006 (ECLI:IT:COST:2006:301)
Massima numero 30632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
05/07/2006; Decisione del
05/07/2006
Deposito del 20/07/2006; Pubblicazione in G. U. 26/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30633
Titolo
ORD. 301/06 A. IMPOSTE E TASSE - TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE - LIMITAZIONE AI PERIODI D'IMPOSTA DI TRE ANNI DAL PAGAMENTO ANZICHÉ DELL'ULTIMO DECENNIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE ED ECCESSO DI DELEGA - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE PER OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - ECCEZIONE BASATA SU UN'ERRONEA RICOSTRUZIONE DEL CASO DI SPECIE - REIEZIONE.
ORD. 301/06 A. IMPOSTE E TASSE - TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE - LIMITAZIONE AI PERIODI D'IMPOSTA DI TRE ANNI DAL PAGAMENTO ANZICHÉ DELL'ULTIMO DECENNIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE ED ECCESSO DI DELEGA - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE PER OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - ECCEZIONE BASATA SU UN'ERRONEA RICOSTRUZIONE DEL CASO DI SPECIE - REIEZIONE.
Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 Cost., dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - nella parte in cui, in contrasto con il principio direttivo fissato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, limita il diritto al rimborso di quanto versato e non dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili ai periodi d'imposta di tre anni dal pagamento anziché dell'ultimo decennio -, per omessa descrizione della fattispecie nell'ordinanza di rimessione, in quanto il rilievo è basato sull'erroneo presupposto che la specie dedotta nel giudizio a quo attenga al rimborso dell'ICI pagata per le aree fabbricabili successivamente divenute inedificabili, laddove il rimettente non fa riferimento ad una sopravvenuta inedificabilità dell'area, ma afferma che l'area, dovendo qualificarsi pertinenza dell'abitazione principale, non sarebbe autonomamente assoggettabile all'imposta, sicché la somma richiesta a rimborso sarebbe stata indebitamente pagata per l'illegittimo assoggettamento dell'area stessa ad autonoma imposizione.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 Cost., dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - nella parte in cui, in contrasto con il principio direttivo fissato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, limita il diritto al rimborso di quanto versato e non dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili ai periodi d'imposta di tre anni dal pagamento anziché dell'ultimo decennio -, per omessa descrizione della fattispecie nell'ordinanza di rimessione, in quanto il rilievo è basato sull'erroneo presupposto che la specie dedotta nel giudizio a quo attenga al rimborso dell'ICI pagata per le aree fabbricabili successivamente divenute inedificabili, laddove il rimettente non fa riferimento ad una sopravvenuta inedificabilità dell'area, ma afferma che l'area, dovendo qualificarsi pertinenza dell'abitazione principale, non sarebbe autonomamente assoggettabile all'imposta, sicché la somma richiesta a rimborso sarebbe stata indebitamente pagata per l'illegittimo assoggettamento dell'area stessa ad autonoma imposizione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1992
n. 504
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte