Ordinanza 301/2006 (ECLI:IT:COST:2006:301)
Massima numero 30633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  05/07/2006;  Decisione del  05/07/2006
Deposito del 20/07/2006; Pubblicazione in G. U. 26/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30632


Titolo
ORD. 301/06 B. IMPOSTE E TASSE - TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE - LIMITAZIONE AI PERIODI D'IMPOSTA DI TRE ANNI DAL PAGAMENTO ANZICHÉ DELL'ULTIMO DECENNIO - ASSERITO CONTRASTO CON UN PRINCIPIO DIRETTIVO DELLA LEGGE DI DELEGA N. 421 DEL 1992 - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE - CENSURA FORMULATA IN TERMINI CONTRADDITTORI ED INCERTI, SEGNATAMENTE IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 23, 70 e 76 Cost., dell'art. 13, comma 1, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui, in contrasto con il principio direttivo fissato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, limita il diritto al rimborso di quanto versato e non dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili ai periodi d'imposta di tre anni dal pagamento anziché dell'ultimo decennio, perché, quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., la censura è prospettata in termini incerti e, comunque, contraddittori, atteso che il rimettente non chiarisce se l'eccesso di delega denunciato consista nella fissazione di un termine triennale di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dell'ICI non dovuta, che la legge delega non prevedrebbe, ovvero nella previsione di un limite massimo quantitativo all'entità dell'ICI rimborsabile, pari all'imposta pagata per tre annualità, che l'art. 4, comma 1, lettera a), numero 12, della stessa legge delega fisserebbe, invece, in un importo non eccedente le dieci annualità di imposta; con conseguente incertezza anche in ordine all'individuazione della norma della legge di delegazione che si assume violata; quanto al lamentato contrasto con gli artt. 23 e 70 Cost., non essendo in alcun modo giustificato il richiamo di tali parametri, la motivazione si presenta carente in ordine alla non manifesta infondatezza.

- Manifesta inammissibilità per incertezza sui termini della questione sollevata: ordinanze n. 114/2006, n. 246/2005 e n. 159/2003.

- Manifesta inammissibilità per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza: ordinanza n. 14/2006.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/12/1992  n. 504  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte