Ordinanza 302/2006 (ECLI:IT:COST:2006:302)
Massima numero 30634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  05/07/2006;  Decisione del  05/07/2006
Deposito del 20/07/2006; Pubblicazione in G. U. 26/07/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 302/06. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA - INDENNITÀ GIUDIZIARIA - CORRESPONSIONE AI MAGISTRATI DURANTE IL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ - ESCLUSIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE DELLE SEGRETERIE E CANCELLERIE GIUDIZIARIE - MODIFICA DELLA DISCIPLINA, NEL SENSO DELL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ NEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA, INTERVENUTA PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA NOVELLA LEGISLATIVA DA PARTE DEL REMITTENTE - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PERDURANTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità da esso prevista durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, in quanto, pur essendo stata la norma censurata, anteriormente alla proposizione della questione, modificata dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel senso che l'astensione obbligatoria per maternità non è più prevista tra i periodi in relazione ai quali la norma esclude la corresponsione dell'indennità, il remittente non ha dato conto della novella legislativa, motivando l'ordinanza con riferimento ad una disposizione non più corrispondente a quella attualmente in vigore, senza indicare la ragioni della persistente rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/1981  n. 27  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte