Ordinanza 306/2006 (ECLI:IT:COST:2006:306)
Massima numero 30638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
05/07/2006; Decisione del
05/07/2006
Deposito del 20/07/2006; Pubblicazione in G. U. 26/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 306/06. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - INGIUSTIFICATO AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - NECESSARIO RIESAME DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 306/06. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - INGIUSTIFICATO AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - NECESSARIO RIESAME DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Va ordinata la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 e del conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nella parte in cui prevedono la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti ad esse equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità, censurati in riferimento all'art. 103 della Costituzione. Infatti, con sentenza n. 191 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle norme censurate, affermando, con particolare richiamo ai principi già enunciati nella sentenza n. 204 del 2004, che il legislatore, utilizzando l'ampia locuzione "comportamenti", senza provvedere ad una specifica qualificazione degli stessi, ha inteso attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione, la cui attività sia riconducibile all'esercizio, ancorché viziato da illegittimità, di pubblico potere, mentre deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto, sicché si rende necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza delle questioni.
- Prec. specifico sentenza n. 191/2006; sentenza citata n. 204/2004.
Va ordinata la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 e del conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nella parte in cui prevedono la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti ad esse equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità, censurati in riferimento all'art. 103 della Costituzione. Infatti, con sentenza n. 191 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle norme censurate, affermando, con particolare richiamo ai principi già enunciati nella sentenza n. 204 del 2004, che il legislatore, utilizzando l'ampia locuzione "comportamenti", senza provvedere ad una specifica qualificazione degli stessi, ha inteso attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione, la cui attività sia riconducibile all'esercizio, ancorché viziato da illegittimità, di pubblico potere, mentre deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto, sicché si rende necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza delle questioni.
- Prec. specifico sentenza n. 191/2006; sentenza citata n. 204/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
08/06/2001
n. 325
art. 53
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
08/06/2001
n. 327
art. 53
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte