Ordinanza 307/2006 (ECLI:IT:COST:2006:307)
Massima numero 30639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/07/2006;  Decisione del  05/07/2006
Deposito del 20/07/2006; Pubblicazione in G. U. 26/07/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 307/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - RILEVAMENTO MEDIANTE STRUMENTI ELETTRONICI (AUTOVELOX) - NECESSITÀ DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA - ESCLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I CITTADINI, IN RELAZIONE ALLE IPOTESI IN CUI LA CUI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA È ACCERTATA SENZA L'AUSILIO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - MANCANZA DI LIMITI ALLA ESPERIBILITÀ DEI RIMEDI GIURISDIZIONALI - PREDETERMINAZIONE DELLE SEDI STRADALI INTERESSATE DALLA PRESENZA DEGLI AUTOVELOX - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui, per le violazioni del codice della strada rilevate mediante strumenti elettronici (autovelox), esonerano l'Amministrazione dall'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione; obbligo normalmente imposto dall'art. 200 del medesimo codice della strada nelle ipotesi in cui la cui la violazione è accertata senza l'ausilio di apparecchiature elettroniche. L'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra, infatti, di per sé una violazione del diritto di difesa, né la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti condiziona la tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell'amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è normalmente l'atto (ordinanza-ingiunzione) che contiene la determinazione e l'irrogazione della sanzione; né sussiste la denunciata irragionevole disparità di trattamento, per il fatto che le norme impugnate demanderebbero all'amministrazione la scelta dell'uso o meno delle apparecchiature elettroniche nei singoli casi, in quanto l'uso delle apparecchiature suddette non è rimesso all'arbitrio dell'amministrazione, essendo predeterminati dal legislatore sia i casi, che le sedi stradali, interessati dall'utilizzazione degli strumenti de quibus, sicchè le diversità riscontrabili a proposito dell'obbligo della contestazione immediata dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i vari tratti di strada.

- Sul valore probatorio che assiste il verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, v. citata ordinanza n. 218/2005, sentenza n. 255/1994 e ordinanza n. 504/1987.

- In merito alla principio secondo cui l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, v. citate sentenza n. 27/2005 e ordinanza n. 150/2006; v., inoltre, citata ordinanza n. 160/2002.

- Per l'affermazione secondo cui le diversità riscontrabili a proposito dell'obbligo della contestazione immediata dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i vari tratti di strada, v. citata ordinanza n. 150/2006.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/04/1992  n. 285  art. 201  co. 1

decreto legislativo  30/04/1992  n. 285  art. 201  co. 1

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art. 4  co. 1

legge  01/08/2003  n. 314  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte