Sentenza 308/2006 (ECLI:IT:COST:2006:308)
Massima numero 30640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  05/07/2006;  Decisione del  05/07/2006
Deposito del 20/07/2006; Pubblicazione in G. U. 26/07/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 308/06. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI INQUADRATI ANCHE IN SOPRANNUMERO - RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 41 DEL D.P.R. N. 347 DEL 1983 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UTILIZZAZIONE DELLO STRUMENTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI D'IMPIEGO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, COSTITUENTE NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 39, comma 9, delle legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10. La previsione secondo cui le disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, viola le norme fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalle due leggi di delega in attuazione delle quali è stata realizzata la cosiddetta privatizzazione dei rapporti di lavoro nel settore pubblico e da cui può trarsi il principio della regolazione mediante contratti collettivi della disciplina dei rapporti di impiego dei pubblici dipendenti.

- Sentenza citata n. 314/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  15/05/2000  n. 10  art. 39  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 2    co. 1  lett. a)

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 1    co. 3