Sentenza 310/2006 (ECLI:IT:COST:2006:310)
Massima numero 30643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
18/07/2006; Decisione del
18/07/2006
Deposito del 27/07/2006; Pubblicazione in G. U. 02/08/2006
Massime associate alla pronuncia:
30642
Titolo
SENT. 310/06 B. USI CIVICI - LEGGE DELLA REGIONE CALABRIA - PREVISTA ESTINZIONE DEGLI USI CIVICI INSISTENTI SU TERRENI OCCUPATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ IN CASO DI AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO COMPETENTE PER TERRITORIO E DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELL'OPERA - INGIUSTIFICATA DEROGA ALLA NORMATIVA STATALE CHE STABILISCE LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DEI BENI GRAVATI DA USO CIVICO - LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 310/06 B. USI CIVICI - LEGGE DELLA REGIONE CALABRIA - PREVISTA ESTINZIONE DEGLI USI CIVICI INSISTENTI SU TERRENI OCCUPATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ IN CASO DI AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO COMPETENTE PER TERRITORIO E DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELL'OPERA - INGIUSTIFICATA DEROGA ALLA NORMATIVA STATALE CHE STABILISCE LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DEI BENI GRAVATI DA USO CIVICO - LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10. Tale norma, la quale in deroga alla disciplina di carattere generale, la quale prevede che devono essere sottoposti al vaglio della Regione, o dell'ente locale al quale la Regione abbia delegato le relative funzioni, i progetti delle opere che si intendono eseguire nelle zone gravate da usi civici, affinché ne sia valutata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata la relativa autorizzazione alla realizzazione, dispone, invece, che sia sufficiente, ai fini della realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti, od organismi pubblici o privati delegati allo scopo, e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, nonché i loro accessori interrati, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale - si pone in contrasto col principio di ragionevolezza, in quanto la sottrazione dei terreni gravati da usi civici alla loro destinazione si attua attraverso una procedura - diversa da quella prevista dal legislatore statale onde garantire l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio - derivante dalla assimilazione, operata del tutto irragionevolmente dal legislatore regionale, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso civico e interesse alla realizzazione sullo stesso di un'opera funzionale al trasporto di energia elettrica.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10. Tale norma, la quale in deroga alla disciplina di carattere generale, la quale prevede che devono essere sottoposti al vaglio della Regione, o dell'ente locale al quale la Regione abbia delegato le relative funzioni, i progetti delle opere che si intendono eseguire nelle zone gravate da usi civici, affinché ne sia valutata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata la relativa autorizzazione alla realizzazione, dispone, invece, che sia sufficiente, ai fini della realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti, od organismi pubblici o privati delegati allo scopo, e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, nonché i loro accessori interrati, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale - si pone in contrasto col principio di ragionevolezza, in quanto la sottrazione dei terreni gravati da usi civici alla loro destinazione si attua attraverso una procedura - diversa da quella prevista dal legislatore statale onde garantire l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio - derivante dalla assimilazione, operata del tutto irragionevolmente dal legislatore regionale, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso civico e interesse alla realizzazione sullo stesso di un'opera funzionale al trasporto di energia elettrica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
03/10/1997
n. 10
art. 56
co. 1
legge della Regione Calabria
03/10/1997
n. 10
art. 56
co. 2
legge della Regione Calabria
03/10/1997
n. 10
art. 56
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 16/06/1927
n. 1766
art.
regio decreto 26/02/1928
n. 332
art.
legge 31/01/1994
n. 97
art.