Sentenza 311/2006 (ECLI:IT:COST:2006:311)
Massima numero 30644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
18/07/2006; Decisione del
18/07/2006
Deposito del 27/07/2006; Pubblicazione in G. U. 02/08/2006
Massime associate alla pronuncia:
30645
Titolo
SENT. 311/06 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - 'IUS SUPERVENIENS' PRIVO DI EFFICACIA RETROATTIVA - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA.
SENT. 311/06 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - 'IUS SUPERVENIENS' PRIVO DI EFFICACIA RETROATTIVA - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA.
Testo
Posto che, come plausibilmente motivato dal giudice rimettente, lo jus superveniens, costituito dall'art. 31 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, dall'art. 62 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e dall'art. 55 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, non è applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, che, di conseguenza, continua ad essere disciplinata dall'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), è ammissibile, stante la sua perdurante rilevanza in detto giudizio, la questione di legittimità costituzionale di tale ultima norma.
Posto che, come plausibilmente motivato dal giudice rimettente, lo jus superveniens, costituito dall'art. 31 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, dall'art. 62 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e dall'art. 55 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, non è applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, che, di conseguenza, continua ad essere disciplinata dall'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), è ammissibile, stante la sua perdurante rilevanza in detto giudizio, la questione di legittimità costituzionale di tale ultima norma.
Atti oggetto del giudizio
legge
10/08/1950
n. 648
art. 55
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte