Sentenza 311/2006 (ECLI:IT:COST:2006:311)
Massima numero 30644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  18/07/2006;  Decisione del  18/07/2006
Deposito del 27/07/2006; Pubblicazione in G. U. 02/08/2006
Massime associate alla pronuncia:  30645


Titolo
SENT. 311/06 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - 'IUS SUPERVENIENS' PRIVO DI EFFICACIA RETROATTIVA - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA.

Testo
Posto che, come plausibilmente motivato dal giudice rimettente, lo jus superveniens, costituito dall'art. 31 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, dall'art. 62 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e dall'art. 55 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, non è applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, che, di conseguenza, continua ad essere disciplinata dall'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), è ammissibile, stante la sua perdurante rilevanza in detto giudizio, la questione di legittimità costituzionale di tale ultima norma.

Atti oggetto del giudizio

legge  10/08/1950  n. 648  art. 55  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte