Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) - Affidamento al DPSS dell'individuazione e della ripartizione degli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-città e dei loro collegamenti con l'esterno - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze amministrative riservate alla Regione e ai comuni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 12), dello statuto speciale e all'art. 117, terzo comma, Cost. nonché all'art. 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, dello statuto speciale, dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1, lett. b), c), e d), della legge n. 84 del 1994, che rispettivamente individuano e ripartiscono gli ambiti portuali, individuano i collegamenti infrastrutturali e gli attraversamenti dei centri urbani. L'affidamento al documento di programmazione dell'individuazione e della ripartizione degli ambiti portuali (in aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-città) e dei loro collegamenti con l'esterno non sottrae a regioni e comuni le competenze amministrative urbanistiche loro riservate, perché il novellato art. 5, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994 espressamente ripartisce la funzione pianificatoria tra enti a seconda degli interessi tutelati: Autorità di sistema portuale (AdSP) quella sul perimetro portuale, a comune e regioni quella sulle aree di interazione porto-città e all'«ente competente» quella sui diversi collegamenti infrastrutturali. La delimitazione geografica delle relative aree è, inoltre, garantita dall'intesa ed è sindacabile dal giudice amministrativo.