Sentenza 313/2006 (ECLI:IT:COST:2006:313)
Massima numero 30649
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
18/07/2006; Decisione del
18/07/2006
Deposito del 27/07/2006; Pubblicazione in G. U. 02/08/2006
Massime associate alla pronuncia:
30648
Titolo
SENT. 313/06 B. AMBIENTE - DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA IN MATERIA DI CACCIA - MODIFICA DEL CALENDARIO VENATORIO 2003/2004 PER DETERMINATE SPECIE ANIMALI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA PREVISIONE DI UNA PROROGA DELLA STAGIONE VENATORIA OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE STATALE ED IN ASSENZA DI PECULIARI ESIGENZE DEL TERRITORIO CALABRESE - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE DI UNO 'STANDARD' DI TUTELA UNIFORME DELLA FAUNA VALIDO PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE RISERVATO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - NON SPETTANZA ALLA REGIONE DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO.
SENT. 313/06 B. AMBIENTE - DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA IN MATERIA DI CACCIA - MODIFICA DEL CALENDARIO VENATORIO 2003/2004 PER DETERMINATE SPECIE ANIMALI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA PREVISIONE DI UNA PROROGA DELLA STAGIONE VENATORIA OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE STATALE ED IN ASSENZA DI PECULIARI ESIGENZE DEL TERRITORIO CALABRESE - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE DI UNO 'STANDARD' DI TUTELA UNIFORME DELLA FAUNA VALIDO PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE RISERVATO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - NON SPETTANZA ALLA REGIONE DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO.
Testo
Non spettava alla Regione Calabria modificare il calendario venatorio 2003/2004 con la delibera del 17 febbraio 2004, n. 88, allungando il periodo dell'attività venatoria. Infatti, la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 risponde all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui soddisfacimento viene attribuito alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..
- La delimitazione temporale del prelievo venatorio è volta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo, così, all'esigenza di tutela dell'ambiente: v., citate, sentenze n. 226/2003 e n. 536/2002.
Non spettava alla Regione Calabria modificare il calendario venatorio 2003/2004 con la delibera del 17 febbraio 2004, n. 88, allungando il periodo dell'attività venatoria. Infatti, la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 risponde all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui soddisfacimento viene attribuito alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..
- La delimitazione temporale del prelievo venatorio è volta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo, così, all'esigenza di tutela dell'ambiente: v., citate, sentenze n. 226/2003 e n. 536/2002.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18