Sentenza 317/2006 (ECLI:IT:COST:2006:317)
Massima numero 30660
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  18/07/2006;  Decisione del  18/07/2006
Deposito del 27/07/2006; Pubblicazione in G. U. 02/08/2006
Massime associate alla pronuncia:  30659


Titolo
SENT. 317/06 B. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI PARLAMENTARE PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI ROMA - INSUSSISTENZA DEL NESSO FUNZIONALE TRA LE OPINIONI ESPRESSE E LA FUNZIONE PARLAMENTARE - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL POTERE DI ADOTTARE LA DELIBERAZIONE IMPUGNATA E CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA STESSA.

Testo
Non spetta alla Camera dei Deputati adottare la deliberazione di insindacabilità (con conseguente annullamento della stessa) delle opinioni espresse da un proprio componente, oggetto di procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa sussistendo, nella specie, solo un generico richiamo al collegamento fra le dichiarazioni del deputato e il «contesto politico-parlamentare». Ed invero il «contesto politico» o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui tali dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituiscano la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni. Peraltro, la circostanza che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio penale, appartengono allo stesso gruppo del deputato in questione, non può influire sull'estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la delibera di insindacabilità, perché va esclusa una fungibilità tra i parlamentari iscritti allo stesso gruppo tale da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere. Ne discende la violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione per insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento.

- Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, v. sentenze n. 10 e n. 11/2000, n. 508/2002, n. 164, n. 176, n. 193 e n. 235/2005.

- Sul rapporto tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e il «contesto politico-parlamentare», v. sentenza n. 51/2002.

- Sugli elementi che debbono contemporaneamente ricorrere affinché possa dirsi sussistente il nesso funzionale, v. sentenze n. 28 e n. 176/2005, n. 221 e n. 258/2006.

- Sulla verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese extra moenia ed attività tipicamente parlamentari, nonché sul controllo circa la sostanziale corrispondenza tra le prime e le seconde, nel senso che detti riscontri debbano essere effettuati con riferimento alla stessa persona, mentre «sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari», v. sentenze n. 260/2006, n. 146/2005 e n. 347/2004.

- Sull'irrilevanza, a sostegno della sussistenza del nesso funzionale, di una seconda interrogazione, in quanto posta in essere dal parlamentare in data posteriore alle dichiarazioni oggetto del giudizio, v. sentenza n. 260/2006.

- Sull'inidoneità dell'art. 68 Cost. a configurare una sorta di insindacabilità del gruppo cui il parlamentare appartenga, v. sentenza n. 249/2006.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  19/09/2001  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte