Ordinanza 320/2006 (ECLI:IT:COST:2006:320)
Massima numero 30664
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
18/07/2006; Decisione del
18/07/2006
Deposito del 27/07/2006; Pubblicazione in G. U. 02/08/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 320/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO CIVILE NEI CONFRONTI DI UN SENATORE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI A DIFFAMAZIONE AGGRAVATA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI ROMA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER L'INSTAURAZIONE DEL CONFLITTO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
ORD. 320/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO CIVILE NEI CONFRONTI DI UN SENATORE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI A DIFFAMAZIONE AGGRAVATA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI ROMA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER L'INSTAURAZIONE DEL CONFLITTO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
Testo
E' ammissibile - nella fase del giudizio di cui all'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953 e restando impregiudicata ogni ulteriore decisione - il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, nel corso di un procedimento civile per il risarcimento dei danni conseguenti a diffamazione aggravata nei confronti di un parlamentare, a seguito di delibera del Senato della Repubblica di insindacabilità delle opinioni dallo stesso espresse in diversi articoli pubblicati su un quotidiano, sussistendo nella fattispecie i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto posto che il Tribunale rimettente quanto il Senato della Repubblica sono legittimati ad essere parti di un conflitto.
E' ammissibile - nella fase del giudizio di cui all'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953 e restando impregiudicata ogni ulteriore decisione - il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, nel corso di un procedimento civile per il risarcimento dei danni conseguenti a diffamazione aggravata nei confronti di un parlamentare, a seguito di delibera del Senato della Repubblica di insindacabilità delle opinioni dallo stesso espresse in diversi articoli pubblicati su un quotidiano, sussistendo nella fattispecie i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto posto che il Tribunale rimettente quanto il Senato della Repubblica sono legittimati ad essere parti di un conflitto.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
30/06/2004
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte