Sentenza 322/2006 (ECLI:IT:COST:2006:322)
Massima numero 30666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  02/10/2006;  Decisione del  02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Massime associate alla pronuncia:  30667


Titolo
SENT. 322/06 A. PROTEZIONE CIVILE - NORME DELLA REGIONE BASILICATA - DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI BOSCHI DAGLI INCENDI - PREVISIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (G.E.V.) UNITAMENTE ALLE FORZE DELL'ORDINE E DI PUBBLICA SICUREZZA - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO PER LE REGIONI DI PORRE UNILATERALMENTE A CARICO DI ORGANI ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO COMPITI ED ATTRIBUZIONI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI INDIVIDUATI CON LEGGE STATALE - INOSSERVANZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA (LEGGE N. 353 DEL 2000) - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI «ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI» - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera h), della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 - ai sensi del quale la Regione provvede a «organizzare l'impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza» - limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza». Infatti, la disposizione, ponendosi in contrasto con l'art. 7 della legge n. 353 del 2000 (correttamente evocato quale principio fondamentale) - in base al quale la Regione può avvalersi delle Forze di Polizia dello Stato «in caso di riconosciuta e urgente necessità», previa richiesta «all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze» - viola l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto la Regione ha unilateralmente disposto il diretto coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli obblighi conseguenti all'attribuzione dei relativi compiti.

- Sull'inibizione per le Regioni di porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, v. citata sentenza n. 134/2004.

- Sul principio in base al quale le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dalle Regioni, v. citata sentenza n. 429/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  22/02/2005  n. 13  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte