Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piani regolatori portuali (PRP) di rilevanza economica nazionale e internazionale - Valutazione regionale e comunale su di esso - Limitazione alla sola coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, dello statuto speciale - dell'art. 4, comma 1-septies, lett. b), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, che disciplina il procedimento di approvazione del PRP dei porti nazionali e internazionali. Lo specifico interesse all'ordinato ed efficiente sviluppo della zona portuale, la prevalenza "competenziale" del PRP in tale perimetro e le esigenze unitarie del potenziamento dei porti nazionali e internazionali rendono adeguata la descritta partecipazione procedimentale di comune e regione, cosicché va esclusa la necessità dell'intesa, essendo sufficiente il parere per la disciplina, attratta in sussidiarietà, di atti amministrativi puntuali o generali di carattere tecnico incidenti su interessi territorialmente limitati. Né è illogica la scelta del legislatore statale di affidare una funzione attratta in sussidiarietà alle Autorità di sistema portuale (AdSP): per un verso, le AdSP, quali enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale non possono essere qualificate "autorità periferiche" e l'affidamento risponde alla logica del decentramento; per altro verso, la limitazione della valutazione regionale sul PRP alla suddetta sola coerenza con gli strumenti urbanistici è conseguenza logica della ripartizione della funzione pianificatoria delle diverse aree (all'Autorità di sistema per porto e retro-porto e al Comune per le aree di interazione porto-città). Inoltre non è incisa negativamente la competenza amministrativa portuale regionale, attenendo la norma impugnata solo ai porti di rilievo internazionale e nazionale. (Precedenti: S. 208/2020 - mass. 43020; S. 278/2010 - mass. 34915; S. 285/2005).