SENT. 323/06 B. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI A REGIONE, PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE, UNIONI DI COMUNI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE - RICORSO DEL GOVERNO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA, LEGITTIMANTI L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STATO PER ASSICURARNE L'ESERCIZIO UNITARIO - AMBITO DELLA LEGGE REGIONALE - «SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE» - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato, in relazione all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto, attribuendo funzioni in materia di protezione civile a Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni e altre forme associative, violerebbe i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, legittimanti l'attribuzione di funzioni amministrative allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario. Infatti, la norma impugnata si riferisce solo alle attività del «sistema regionale di protezione civile» e non incide su calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri di competenza statale. In ogni caso, essa non preclude l'eventuale allocazione in capo allo Stato di quelle funzioni amministrative di cui occorra assicurare l'esercizio unitario, ai sensi dell'art. 118 Cost..