Sentenza 323/2006 (ECLI:IT:COST:2006:323)
Massima numero 30671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
02/10/2006; Decisione del
02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Titolo
SENT. 323/06 D. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - CONCORSO NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - PREVISIONE DELLA PREVIA INTESA - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 323/06 D. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - CONCORSO NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - PREVISIONE DELLA PREVIA INTESA - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che il concorso operativo e la collaborazione nelle attività di protezione civile delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici avvenga «previa intesa», con ciò violando - secondo il rimettente - l'art. 5, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001, n. 401, secondo cui l'attività dello Stato per i primi interventi è effettuata «in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile». Infatti, la previsione dell'«intesa» non viene impiegata in senso contrapposto al «concorso» e al «raccordo» previsti dal citato art. 5, ma per significare che - nei casi in cui l'attività degli organi regionali può concorrere con quella di organi statali - gli organi regionali devono agire sulla base di intese con gli organi statali, proprio a maggior garanzia dell'autonomia dell'amministrazione statale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che il concorso operativo e la collaborazione nelle attività di protezione civile delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici avvenga «previa intesa», con ciò violando - secondo il rimettente - l'art. 5, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001, n. 401, secondo cui l'attività dello Stato per i primi interventi è effettuata «in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile». Infatti, la previsione dell'«intesa» non viene impiegata in senso contrapposto al «concorso» e al «raccordo» previsti dal citato art. 5, ma per significare che - nei casi in cui l'attività degli organi regionali può concorrere con quella di organi statali - gli organi regionali devono agire sulla base di intese con gli organi statali, proprio a maggior garanzia dell'autonomia dell'amministrazione statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
07/02/2005
n. 1
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 07/09/2001
n. 343
art. 5
co. 4
decreto legge 07/09/2001
n. 343
art. 5
co. 4 bis
legge 09/11/2001
n. 401
art.