Sentenza 323/2006 (ECLI:IT:COST:2006:323)
Massima numero 30672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  02/10/2006;  Decisione del  02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Massime associate alla pronuncia:  30668  30669  30670  30671  30673  30674  30675  30676  30677  30678  30679  30680


Titolo
SENT. 323/06 E. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - LIMITAZIONE DELLA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ AI SOLI «CITTADINI» - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA E DI QUELLI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE, DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI - IMPIEGO DELL'ESPRESSIONE «CITTADINI» IN SENSO ATECNICO, COME RIFERITA A TUTTE LE PERSONE FISICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato, in relazione all'art. 117, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui, riordinando le funzioni in materia di protezione civile, limita ai «cittadini» la salvaguardia dell'incolumità, escludendo dal novero dei soggetti tutelati chi cittadino non sia. Infatti, l'espressione «cittadini» non è evidentemente usata dalla norma in senso tecnico, riferito all'appartenenza delle persone allo Stato, con esclusione degli stranieri o degli apolidi, e può dunque agevolmente essere intesa, in senso costituzionalmente orientato, come riferita in generale a tutte le persone fisiche.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  07/02/2005  n. 1  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte