Sentenza 323/2006 (ECLI:IT:COST:2006:323)
Massima numero 30673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
02/10/2006; Decisione del
02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Titolo
SENT. 323/06 F. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - DEFINIZIONE DEGLI EVENTI CALAMITOSI IN FUNZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE AD INTERVENIRE - PREVISIONE DI SISTEMI DI INTERVENTO REGIONALE DIFFERENZIATI - RICORSO DEL GOVERNO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA - ESISTENZA DI UN «PRINCIPIO UNITARIO» DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 323/06 F. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - DEFINIZIONE DEGLI EVENTI CALAMITOSI IN FUNZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE AD INTERVENIRE - PREVISIONE DI SISTEMI DI INTERVENTO REGIONALE DIFFERENZIATI - RICORSO DEL GOVERNO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA - ESISTENZA DI UN «PRINCIPIO UNITARIO» DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato, in relazione agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in quanto, definendo gli eventi calamitosi in funzione dell'organo competente ad intervenire piuttosto che dell'intensità ed estensione del fenomeno (come previsto dall'art. 2 della legge n. 225/1992), configurerebbe sistemi di intervento regionale differenziati, capaci di inficiare, da un lato, il principio di uguaglianza e, dall'altro, l'azione statale per i casi calamitosi travalicanti i confini del territorio della singola Regione. A prescindere dalla erroneità della premessa dell'esistenza di un «principio unitario» del sistema di protezione civile, la norma regionale si pone, invece, nel solco dei principi fissati dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 225/1992, integrati dagli artt. 107 e 108 del d. lgs. n. 112 del 1998, il cui contenuto sostanzialmente riproduce.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato, in relazione agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in quanto, definendo gli eventi calamitosi in funzione dell'organo competente ad intervenire piuttosto che dell'intensità ed estensione del fenomeno (come previsto dall'art. 2 della legge n. 225/1992), configurerebbe sistemi di intervento regionale differenziati, capaci di inficiare, da un lato, il principio di uguaglianza e, dall'altro, l'azione statale per i casi calamitosi travalicanti i confini del territorio della singola Regione. A prescindere dalla erroneità della premessa dell'esistenza di un «principio unitario» del sistema di protezione civile, la norma regionale si pone, invece, nel solco dei principi fissati dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 225/1992, integrati dagli artt. 107 e 108 del d. lgs. n. 112 del 1998, il cui contenuto sostanzialmente riproduce.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
07/02/2005
n. 1
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 24/02/1992
n. 225
art. 2