Sentenza 323/2006 (ECLI:IT:COST:2006:323)
Massima numero 30674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
02/10/2006; Decisione del
02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Titolo
SENT. 323/06 G. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE NON CONFERITE AD ALTRI ENTI DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE E STATALE - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA, LEGITTIMANTI L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STATO PER ASSICURARNE L'ESERCIZIO UNITARIO - «UNITARIETÀ DEL SISTEMA» DI PROTEZIONE CIVILE - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 323/06 G. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE NON CONFERITE AD ALTRI ENTI DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE E STATALE - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA, LEGITTIMANTI L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STATO PER ASSICURARNE L'ESERCIZIO UNITARIO - «UNITARIETÀ DEL SISTEMA» DI PROTEZIONE CIVILE - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato in quanto, attribuendo alla Regione «l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale», violerebbe l'art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, secondo il quale, in attuazione dell'art. 118, primo comma, Cost., lo Stato può attribuire a se stesso le funzioni amministrative di cui occorra garantire l'unitarietà di esercizio. Infatti, non solo è errata la premessa dell'«unitarietà del sistema» di protezione civile, ma altresì, norme come quella impugnata appaiono inidonee ad impedire un'eventuale allocazione in capo allo Stato, mediante apposita legge statale, di funzioni amministrative assunte in sussidiarietà, ai sensi dell'art. 118 Cost..
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato in quanto, attribuendo alla Regione «l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale», violerebbe l'art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, secondo il quale, in attuazione dell'art. 118, primo comma, Cost., lo Stato può attribuire a se stesso le funzioni amministrative di cui occorra garantire l'unitarietà di esercizio. Infatti, non solo è errata la premessa dell'«unitarietà del sistema» di protezione civile, ma altresì, norme come quella impugnata appaiono inidonee ad impedire un'eventuale allocazione in capo allo Stato, mediante apposita legge statale, di funzioni amministrative assunte in sussidiarietà, ai sensi dell'art. 118 Cost..
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
07/02/2005
n. 1
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 05/06/2003
n. 131
art. 7
co. 1