Sentenza 323/2006 (ECLI:IT:COST:2006:323)
Massima numero 30675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
02/10/2006; Decisione del
02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Titolo
SENT. 323/06 H. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI «GIÀ RICHIAMATI» NEL RICORSO - DELIBERA DI IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 323/06 H. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI «GIÀ RICHIAMATI» NEL RICORSO - DELIBERA DI IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, impugnato per asserito «contrasto con i già richiamati principi costituzionali», poiché attribuisce rilevanti funzioni di protezione civile ad un Ente pubblico dotato di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile. Anche a prescindere dalla genericità dell'argomentazione a sostegno dell'asserita incostituzionalità, la questione è inammissibile in quanto nella proposta del Ministro per gli affari regionali, richiamata dalla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge in esame, non v'è traccia di tale motivo di impugnazione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, impugnato per asserito «contrasto con i già richiamati principi costituzionali», poiché attribuisce rilevanti funzioni di protezione civile ad un Ente pubblico dotato di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile. Anche a prescindere dalla genericità dell'argomentazione a sostegno dell'asserita incostituzionalità, la questione è inammissibile in quanto nella proposta del Ministro per gli affari regionali, richiamata dalla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge in esame, non v'è traccia di tale motivo di impugnazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
07/02/2005
n. 1
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte