Sentenza 323/2006 (ECLI:IT:COST:2006:323)
Massima numero 30675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  02/10/2006;  Decisione del  02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Massime associate alla pronuncia:  30668  30669  30670  30671  30672  30673  30674  30676  30677  30678  30679  30680


Titolo
SENT. 323/06 H. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI «GIÀ RICHIAMATI» NEL RICORSO - DELIBERA DI IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, impugnato per asserito «contrasto con i già richiamati principi costituzionali», poiché attribuisce rilevanti funzioni di protezione civile ad un Ente pubblico dotato di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile. Anche a prescindere dalla genericità dell'argomentazione a sostegno dell'asserita incostituzionalità, la questione è inammissibile in quanto nella proposta del Ministro per gli affari regionali, richiamata dalla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge in esame, non v'è traccia di tale motivo di impugnazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  07/02/2005  n. 1  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte