Sentenza 323/2006 (ECLI:IT:COST:2006:323)
Massima numero 30676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  02/10/2006;  Decisione del  02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Massime associate alla pronuncia:  30668  30669  30670  30671  30672  30673  30674  30675  30677  30678  30679  30680


Titolo
SENT. 323/06 I. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI EMETTERE AVVISI DI ATTENZIONE, PREALLARME ED ALLARME - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON DIRETTIVA STATALE - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, lettera f), della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, consentendo all'Agenzia regionale di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, si porrebbe in contrasto con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004. La sent. n. 238/2004, nella quale, secondo il rimettente, "si prevede che le Regioni non possono porre in essere attività o atti lesivi delle direttive statali", si muove nel diverso ambito dell'esercizio del c.d. «potere estero» delle Regioni e del suo necessario coordinamento con l'esclusiva competenza statale in tema di politica estera: la decisione non può quindi di per sé comportare l'incostituzionalità della norma impugnata, in un contesto nel quale, trattandosi di materia rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regione, al primo spetta solo di determinare, con legge, i principi fondamentali. D'altro canto, la formulazione della norma impugnata consente di interpretarla nel senso che lo specifico compito di emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, da essa affidato all'Agenzia regionale di protezione civile, mira ad attuare il disposto dell'art. 108 del d. lgs. n. 112/1998, il quale, al comma 1, lettera a, n. 1), attribuisce alle Regioni le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  07/02/2005  n. 1  art. 20  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte