Sentenza 323/2006 (ECLI:IT:COST:2006:323)
Massima numero 30676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
02/10/2006; Decisione del
02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Titolo
SENT. 323/06 I. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI EMETTERE AVVISI DI ATTENZIONE, PREALLARME ED ALLARME - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON DIRETTIVA STATALE - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 323/06 I. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI EMETTERE AVVISI DI ATTENZIONE, PREALLARME ED ALLARME - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON DIRETTIVA STATALE - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, lettera f), della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, consentendo all'Agenzia regionale di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, si porrebbe in contrasto con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004. La sent. n. 238/2004, nella quale, secondo il rimettente, "si prevede che le Regioni non possono porre in essere attività o atti lesivi delle direttive statali", si muove nel diverso ambito dell'esercizio del c.d. «potere estero» delle Regioni e del suo necessario coordinamento con l'esclusiva competenza statale in tema di politica estera: la decisione non può quindi di per sé comportare l'incostituzionalità della norma impugnata, in un contesto nel quale, trattandosi di materia rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regione, al primo spetta solo di determinare, con legge, i principi fondamentali. D'altro canto, la formulazione della norma impugnata consente di interpretarla nel senso che lo specifico compito di emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, da essa affidato all'Agenzia regionale di protezione civile, mira ad attuare il disposto dell'art. 108 del d. lgs. n. 112/1998, il quale, al comma 1, lettera a, n. 1), attribuisce alle Regioni le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, lettera f), della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, consentendo all'Agenzia regionale di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, si porrebbe in contrasto con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004. La sent. n. 238/2004, nella quale, secondo il rimettente, "si prevede che le Regioni non possono porre in essere attività o atti lesivi delle direttive statali", si muove nel diverso ambito dell'esercizio del c.d. «potere estero» delle Regioni e del suo necessario coordinamento con l'esclusiva competenza statale in tema di politica estera: la decisione non può quindi di per sé comportare l'incostituzionalità della norma impugnata, in un contesto nel quale, trattandosi di materia rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regione, al primo spetta solo di determinare, con legge, i principi fondamentali. D'altro canto, la formulazione della norma impugnata consente di interpretarla nel senso che lo specifico compito di emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, da essa affidato all'Agenzia regionale di protezione civile, mira ad attuare il disposto dell'art. 108 del d. lgs. n. 112/1998, il quale, al comma 1, lettera a, n. 1), attribuisce alle Regioni le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
07/02/2005
n. 1
art. 20
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte