Sentenza 323/2006 (ECLI:IT:COST:2006:323)
Massima numero 30677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
02/10/2006; Decisione del
02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Titolo
SENT. 323/06 L. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ISTITUZIONE DEL COMITATO OPERATIVO REGIONALE PER L'EMERGENZA - FUNZIONI - ESTENSIONE AGLI EVENTI CALAMITOSI CHE RICHIEDONO MEZZI E POTERI STRAORDINARI DELLO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA - COMPITI DI «CONCORSO TECNICO REGIONALE» AGLI INTERVENTI STATALI IN FUNZIONE MERAMENTE AUSILIARIA E COLLABORATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 323/06 L. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ISTITUZIONE DEL COMITATO OPERATIVO REGIONALE PER L'EMERGENZA - FUNZIONI - ESTENSIONE AGLI EVENTI CALAMITOSI CHE RICHIEDONO MEZZI E POTERI STRAORDINARI DELLO STATO - RICORSO DEL GOVERNO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA - COMPITI DI «CONCORSO TECNICO REGIONALE» AGLI INTERVENTI STATALI IN FUNZIONE MERAMENTE AUSILIARIA E COLLABORATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, nella parte in cui istituisce il Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM), con funzioni estese anche ai casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), violerebbe l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225/1992, che invece rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamità più gravi. Infatti, il comma 1 dell'art. 23 attribuisce al COREM, da un lato, la «funzione di coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)», la cui disciplina spetta alla competenza della Regione, e, dall'altro, il «concorso tecnico regionale» agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della stessa legge n. 225, in funzione meramente ausiliaria e collaborativa con i competenti organi statali.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, nella parte in cui istituisce il Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM), con funzioni estese anche ai casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), violerebbe l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225/1992, che invece rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamità più gravi. Infatti, il comma 1 dell'art. 23 attribuisce al COREM, da un lato, la «funzione di coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)», la cui disciplina spetta alla competenza della Regione, e, dall'altro, il «concorso tecnico regionale» agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della stessa legge n. 225, in funzione meramente ausiliaria e collaborativa con i competenti organi statali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
07/02/2005
n. 1
art. 23
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 24/02/1992
n. 225
art. 2
co. 1 lettera c)