Sentenza 323/2006 (ECLI:IT:COST:2006:323)
Massima numero 30678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
02/10/2006; Decisione del
02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Titolo
SENT. 323/06 M. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI - DUPLICAZIONE DI FUNZIONI RISPETTO A QUELLE SVOLTE SUL TERRITORIO NAZIONALE DALLA COMMISSIONE STATALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE REGIONALE - ESCLUSIONE DEGLI EVENTI CALAMITOSI CHE RICHIEDONO MEZZI E POTERI STRAORDINARI DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 323/06 M. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI - DUPLICAZIONE DI FUNZIONI RISPETTO A QUELLE SVOLTE SUL TERRITORIO NAZIONALE DALLA COMMISSIONE STATALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE REGIONALE - ESCLUSIONE DEGLI EVENTI CALAMITOSI CHE RICHIEDONO MEZZI E POTERI STRAORDINARI DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato nella parte in cui, istituendo la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, violerebbe i principi fondamentali della materia, ossia: a) l'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 343/2001 e gli artt. 7 e 9 della legge n. 225/1992, determinando inutili duplicazioni di funzioni con quelle svolte sull'intero territorio nazionale dalla Commissione statale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi; b) gli artt. 107, lettera f), numero 1), e 108, lettera a), numero. 1), del d. lgs. n. 112/1998, sulle competenze di Stato e Regioni in tema di predisposizione e attuazione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi. Difatti, le funzioni della predetta Commissione regionale devono ritenersi limitate ai soli eventi calamitosi (incidenti sul territorio regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992, con esclusione quindi degli eventi destinati ad essere fronteggiati, per intensità ed estensione, con mezzi straordinari, di competenza statale, e i suoi compiti si riducono al fornire, su richiesta della Regione, consulenza, supporto tecnico-scientifico e proposte in materia di previsione e prevenzione dei rischi nel territorio regionale.
Non è fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, contestato nella parte in cui, istituendo la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, violerebbe i principi fondamentali della materia, ossia: a) l'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 343/2001 e gli artt. 7 e 9 della legge n. 225/1992, determinando inutili duplicazioni di funzioni con quelle svolte sull'intero territorio nazionale dalla Commissione statale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi; b) gli artt. 107, lettera f), numero 1), e 108, lettera a), numero. 1), del d. lgs. n. 112/1998, sulle competenze di Stato e Regioni in tema di predisposizione e attuazione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi. Difatti, le funzioni della predetta Commissione regionale devono ritenersi limitate ai soli eventi calamitosi (incidenti sul territorio regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992, con esclusione quindi degli eventi destinati ad essere fronteggiati, per intensità ed estensione, con mezzi straordinari, di competenza statale, e i suoi compiti si riducono al fornire, su richiesta della Regione, consulenza, supporto tecnico-scientifico e proposte in materia di previsione e prevenzione dei rischi nel territorio regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
07/02/2005
n. 1
art. 23
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 07/09/2001
n. 343
art. 5
co. 3
decreto legge 07/09/2001
n. 343
art. 5
co. 3 bis
decreto legge 07/09/2001
n. 343
art. 5
co. 3 quater
legge 09/11/2001
n. 401
art.
legge 24/02/1992
n. 225
art. 7
legge 24/02/1992
n. 225
art. 9
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 107 lettera f) punto 1)
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 108 lettera a) punto 1)