Sentenza 6/2023 (ECLI:IT:COST:2023:6)
Massima numero 45296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  10/11/2022;  Decisione del  10/11/2022
Deposito del 26/01/2023; Pubblicazione in G. U. 01/02/2023
Massime associate alla pronuncia:  45274  45275  45276  45277  45278  45279  45280  45281  45282  45283  45284  45285  45286  45287  45288  45289  45290  45291  45292  45293  45294  45295  45297  45298  45299  45300  45301  45404


Titolo
Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piani regolatori portuali (PRP) di rilevanza economica nazionale e internazionale - Procedura di approvazione - Preminenza del PRP nel suo rapporto con i piani urbanistici generali - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lett. aa), del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, dello statuto speciale - dell'art. 4, comma 1-septies, lett. b), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 2-ter, della legge n. 84 del 1994, stabilendo che il Piano regolatore portuale (PRP) rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza. La disposizione impugnata, assegnando preminenza al PRP nel suo rapporto con i piani urbanistici generali, non fa che riportare il piano regolatore portuale al generale principio urbanistico della prevalenza dei piani settoriali, quali piani funzionalmente finalizzati, su quelli generali. Il PRP, infatti, deve dare speciale disciplina al territorio portuale in quanto preordinato alla tutela dello specifico interesse pubblico al corretto svolgimento e allo sviluppo del traffico marittimo nazionale e internazionale, correggendo l'originaria distonia della previgente subordinazione del piano regolatore portuale al piano regolatore generale, e riaffermando un principio fondamentale della materia urbanistica, confermato anche con riferimento alla materia porti civili. (Precedenti: S. 16/2010 - mass. 34277; S. 237/2009 - mass. 33738; S. 408/1995).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/09/2021  n. 121  art. 4  co. 1

legge  09/11/2021  n. 156  art.   co. 

legge  28/01/1994  n. 84  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4  co. 1

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4  co. 1

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4  co. 1

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 11  co. 1

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  01/04/2004  n. 111  art. 9  

decreto legislativo  01/04/2004  n. 111  art. 11    co. 1  lett. aa)