Sentenza 323/2006 (ECLI:IT:COST:2006:323)
Massima numero 30679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
02/10/2006; Decisione del
02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Titolo
SENT. 323/06 N. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - COMMISSIONE REGIONALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI - ATTRIBUZIONE DEL COORDINAMENTO TECNICO DEGLI INTERVENTI NELLA FASE EMERGENZIALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA - OGGETTO DELLA NORMA IMPUGNATA - EVENTI CALAMITOSI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI COMPETENZA DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 323/06 N. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - COMMISSIONE REGIONALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI - ATTRIBUZIONE DEL COORDINAMENTO TECNICO DEGLI INTERVENTI NELLA FASE EMERGENZIALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA - OGGETTO DELLA NORMA IMPUGNATA - EVENTI CALAMITOSI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI COMPETENZA DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato nella parte in cui, affidando al Comitato operativo regionale per l'emergenza e alla Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale, si porrebbe in contrasto con l'art. 5 del decreto-legge n. 343/2001 e con l'art. 107 del d. lgs. n. 112/1998, che attribuiscono allo Stato il potere di coordinamento, anche scientifico, per assicurare interventi di più ampio orizzonte, non parcellizzati. Infatti, la norma impugnata, riguardando attività della Regione per eventi rientranti nell'ambito della sua competenza, non comporta di per sé violazione dei principi fondamentali desumibili dalle evocate norme interposte, pur se non le richiama esplicitamente.
Non è fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato nella parte in cui, affidando al Comitato operativo regionale per l'emergenza e alla Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale, si porrebbe in contrasto con l'art. 5 del decreto-legge n. 343/2001 e con l'art. 107 del d. lgs. n. 112/1998, che attribuiscono allo Stato il potere di coordinamento, anche scientifico, per assicurare interventi di più ampio orizzonte, non parcellizzati. Infatti, la norma impugnata, riguardando attività della Regione per eventi rientranti nell'ambito della sua competenza, non comporta di per sé violazione dei principi fondamentali desumibili dalle evocate norme interposte, pur se non le richiama esplicitamente.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 327/2003 e n. 129/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
07/02/2005
n. 1
art. 23
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 07/09/2001
n. 343
art. 5
legge 09/11/2001
n. 401
art.
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 107