Sentenza 323/2006 (ECLI:IT:COST:2006:323)
Massima numero 30680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
02/10/2006; Decisione del
02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Titolo
SENT. 323/06 O. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - PREVISTO TRASFERIMENTO DI RISORSE STATALI ALL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ALL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI, SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA - CONTENUTO MERAMENTE DESCRITTIVO DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 323/06 O. PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DISCIPLINA E RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - PREVISTO TRASFERIMENTO DI RISORSE STATALI ALL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ALL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI, SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA - CONTENUTO MERAMENTE DESCRITTIVO DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato nella parte in cui, prevedendo il trasferimento di risorse statali all'Agenzia regionale, violerebbe gli artt. 118 e 119 Cost., secondo i quali l'erogazione di finanziamenti pubblici è disposta dallo Stato e avviene in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. La norma impugnata ha, infatti, un contenuto meramente descrittivo di entrate che possono pervenire alla Agenzia regionale secondo i generali criteri di conferimento, e non costituisce fonte di obbligazioni di trasferimento di risorse finanziarie a carico dello Stato; sicché il solo effetto dell'elenco in essa contenuto è quello di legittimare l'Agenzia a ricevere gli indicati tipi di entrate, se e quando i relativi trasferimenti vengano disposti dalla fonte competente, regionale, statale o comunitaria.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n.1, contestato nella parte in cui, prevedendo il trasferimento di risorse statali all'Agenzia regionale, violerebbe gli artt. 118 e 119 Cost., secondo i quali l'erogazione di finanziamenti pubblici è disposta dallo Stato e avviene in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. La norma impugnata ha, infatti, un contenuto meramente descrittivo di entrate che possono pervenire alla Agenzia regionale secondo i generali criteri di conferimento, e non costituisce fonte di obbligazioni di trasferimento di risorse finanziarie a carico dello Stato; sicché il solo effetto dell'elenco in essa contenuto è quello di legittimare l'Agenzia a ricevere gli indicati tipi di entrate, se e quando i relativi trasferimenti vengano disposti dalla fonte competente, regionale, statale o comunitaria.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
07/02/2005
n. 1
art. 24
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte