Sentenza 324/2006 (ECLI:IT:COST:2006:324)
Massima numero 30681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
02/10/2006; Decisione del
02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 324/06. STRANIERO E APOLIDE - STRANIERO - PENSIONE DI INABILITÀ - CONDIZIONI - POSSESSO DELLA CARTA DI SOGGIORNO E DI UN REDDITO SUFFICIENTE PER IL SOSTENTAMENTO PROPRIO E DEL NUCLEO FAMILIARE - DENUNCIATA IRRAZIONALITÀ PER L'ELIMINAZIONE CON EFFICACIA RETROATTIVA DI BENEFICI ASSISTENZIALI GIÀ MATURATI IN BASE AI DIVERSI CRITERI ANTERIORMENTE VIGENTI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE SULLA PARITÀ DI TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, DEL DIRITTO ALLA SALUTE, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEI LAVORATORI E INCIDENZA SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE - OMESSA VERIFICA DI UNA INTERPRETAZIONE ESCLUDENTE L'EFFICACIA RETROATTIVA DELLE NORME CENSURATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 324/06. STRANIERO E APOLIDE - STRANIERO - PENSIONE DI INABILITÀ - CONDIZIONI - POSSESSO DELLA CARTA DI SOGGIORNO E DI UN REDDITO SUFFICIENTE PER IL SOSTENTAMENTO PROPRIO E DEL NUCLEO FAMILIARE - DENUNCIATA IRRAZIONALITÀ PER L'ELIMINAZIONE CON EFFICACIA RETROATTIVA DI BENEFICI ASSISTENZIALI GIÀ MATURATI IN BASE AI DIVERSI CRITERI ANTERIORMENTE VIGENTI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE SULLA PARITÀ DI TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, DEL DIRITTO ALLA SALUTE, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEI LAVORATORI E INCIDENZA SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE - OMESSA VERIFICA DI UNA INTERPRETAZIONE ESCLUDENTE L'EFFICACIA RETROATTIVA DELLE NORME CENSURATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in quanto subordina al possesso della carta di soggiorno il riconoscimento del diritto degli stranieri alla pensione di inabilità. Premesso che al legislatore è consentito modificare il regime di un rapporto di durata, quale quello avente ad oggetto la corresponsione della pensione di inabilità, con misure che incidano negativamente - sia riguardo all'an, sia riguardo al quantum - sulla posizione del destinatario delle prestazioni, purché esse non ledano posizioni aventi fondamento costituzionale, e premesso altresì che ciò non comporta necessariamente che, ogniqualvolta sia introdotta una nuova disciplina legale di un rapporto di durata, essa necessariamente debba essere applicata ai rapporti già costituiti sulla base della previgente normativa, rappresentando il principio di irretroattività della legge un criterio generale cui uniformarsi in mancanza di deroghe, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, difetta, nella specie, una congrua motivazione nelle ordinanze di rimessione sulle ragioni per le quali la normativa censurata - che non si autoqualifica interpretativa e non contiene alcuna espressa disposizione derogatoria rispetto al principio generale di irretroattività della legge - debba essere applicata a rapporti di durata già venuti ad esistenza, e quindi non risulta presa in considerazione la possibilità di adottare una diversa interpretazione della normativa stessa, tale da sottrarla ai sollevati dubbi di legittimità costituzionale.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in quanto subordina al possesso della carta di soggiorno il riconoscimento del diritto degli stranieri alla pensione di inabilità. Premesso che al legislatore è consentito modificare il regime di un rapporto di durata, quale quello avente ad oggetto la corresponsione della pensione di inabilità, con misure che incidano negativamente - sia riguardo all'an, sia riguardo al quantum - sulla posizione del destinatario delle prestazioni, purché esse non ledano posizioni aventi fondamento costituzionale, e premesso altresì che ciò non comporta necessariamente che, ogniqualvolta sia introdotta una nuova disciplina legale di un rapporto di durata, essa necessariamente debba essere applicata ai rapporti già costituiti sulla base della previgente normativa, rappresentando il principio di irretroattività della legge un criterio generale cui uniformarsi in mancanza di deroghe, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, difetta, nella specie, una congrua motivazione nelle ordinanze di rimessione sulle ragioni per le quali la normativa censurata - che non si autoqualifica interpretativa e non contiene alcuna espressa disposizione derogatoria rispetto al principio generale di irretroattività della legge - debba essere applicata a rapporti di durata già venuti ad esistenza, e quindi non risulta presa in considerazione la possibilità di adottare una diversa interpretazione della normativa stessa, tale da sottrarla ai sollevati dubbi di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2000
n. 388
art. 80
co. 19
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 9
co. 1
legge
30/07/2002
n. 189
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 35
co. 3
Costituzione
art. 38
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte