Ordinanza 326/2006 (ECLI:IT:COST:2006:326)
Massima numero 30683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
02/10/2006; Decisione del
02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 326/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - PRECLUSIONE DELL'AMMISSIONE AL BENEFICIO PER I DETENUTI CUI SIA STATA REVOCATA UNA MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISTA PRECLUSIONE DI ALTRI BENEFICI, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - NECESSITÀ DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI REMITTENTI.
ORD. 326/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - PRECLUSIONE DELL'AMMISSIONE AL BENEFICIO PER I DETENUTI CUI SIA STATA REVOCATA UNA MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISTA PRECLUSIONE DI ALTRI BENEFICI, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - NECESSITÀ DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI REMITTENTI.
Testo
Vanno restituiti ai giudici a quibus per una nuova valutazione della rilevanza gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 Cost., dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non preclude l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata della pena ai detenuti cui sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, intervenuta successivamente alla proposizione delle questioni con la sentenza n. 255 del 2006.
- Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 207 del 2003: sentenza n. 255/2006.
Vanno restituiti ai giudici a quibus per una nuova valutazione della rilevanza gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 Cost., dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non preclude l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata della pena ai detenuti cui sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, intervenuta successivamente alla proposizione delle questioni con la sentenza n. 255 del 2006.
- Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 207 del 2003: sentenza n. 255/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/08/2003
n. 207
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte