Ordinanza 326/2006 (ECLI:IT:COST:2006:326)
Massima numero 30683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  02/10/2006;  Decisione del  02/10/2006
Deposito del 06/10/2006; Pubblicazione in G. U. 11/10/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 326/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - PRECLUSIONE DELL'AMMISSIONE AL BENEFICIO PER I DETENUTI CUI SIA STATA REVOCATA UNA MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISTA PRECLUSIONE DI ALTRI BENEFICI, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - NECESSITÀ DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI REMITTENTI.

Testo
Vanno restituiti ai giudici a quibus per una nuova valutazione della rilevanza gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 Cost., dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non preclude l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata della pena ai detenuti cui sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, intervenuta successivamente alla proposizione delle questioni con la sentenza n. 255 del 2006.

- Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 207 del 2003: sentenza n. 255/2006.

Atti oggetto del giudizio

legge  01/08/2003  n. 207  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte