Sentenza 327/2006 (ECLI:IT:COST:2006:327)
Massima numero 30685
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
09/10/2006; Decisione del
09/10/2006
Deposito del 13/10/2006; Pubblicazione in G. U. 18/10/2006
Massime associate alla pronuncia:
30684
Titolo
SENT. 327/06 B. TRASPORTI PUBBLICI - FUNICOLARI AEREE E TERRESTRI IN SERVIZIO PUBBLICO DESTINATE AL TRASPORTO DI PERSONE - REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, CONCERNENTE I RISCHI DI FRANE E VALANGHE - APPLICABILITÀ ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - RICORSI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI SOLLEVATI DALLE PROVINCE AUTONOME - INVASIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA, E DELLA CORRISPONDENTE COMPETENZA AMMINISTRATIVA, ATTRIBUITA DALLO STATUTO ALLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI «COMUNICAZIONI E TRASPORTI DI INTERESSE PROVINCIALE, COMPRESI LA REGOLAMENTAZIONE TECNICA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI FUNIVIA» - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI DETTARE, IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO FUNIVIARIO, UNA DISCIPLINA APPLICABILE ALLE PROVINCE AUTONOME - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI DI CENSURA.
SENT. 327/06 B. TRASPORTI PUBBLICI - FUNICOLARI AEREE E TERRESTRI IN SERVIZIO PUBBLICO DESTINATE AL TRASPORTO DI PERSONE - REGOLAMENTO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, CONCERNENTE I RISCHI DI FRANE E VALANGHE - APPLICABILITÀ ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - RICORSI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI SOLLEVATI DALLE PROVINCE AUTONOME - INVASIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA, E DELLA CORRISPONDENTE COMPETENZA AMMINISTRATIVA, ATTRIBUITA DALLO STATUTO ALLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI «COMUNICAZIONI E TRASPORTI DI INTERESSE PROVINCIALE, COMPRESI LA REGOLAMENTAZIONE TECNICA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI FUNIVIA» - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI DETTARE, IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO FUNIVIARIO, UNA DISCIPLINA APPLICABILE ALLE PROVINCE AUTONOME - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI DI CENSURA.
Testo
Non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392, che, modificando il comma 6 dell'art. 7 del decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, ha introdotto una nuova normativa sui rischi di frane o valanghe relative alle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, riferendola espressamente anche alle dette Province autonome. L'atto oggetto del conflitto altera, infatti, il riparto delle competenze tra Stato e Province autonome, come disegnato dalle norme statutarie (art. 8, numero 18) e di attuazione dello statuto (art. 1, comma 1, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527), le quali attribuiscono a queste ultime la competenza legislativa in materia di "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia", non solo in relazione alle modalità di gestione e di organizzazione dei servizi, ma anche in ordine alla loro "regolamentazione tecnica", ossia al complesso di prescrizioni concernenti la realizzazione dell'opera che in larga parte si sostanziano nei profili connessi alla sicurezza, e che comunque da essi non possono prescindere. L'art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 527 del 1987 ha tenuto ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 753, con esclusivo riferimento alle linee di trasporto funiviario interregionali, ovvero interprovinciali, così postulandone l'inapplicabilità alle funivie attive nell'ambito territoriale di una sola Provincia, e per quel che attiene alla sicurezza dei trasporti funiviari entrambe le Province autonome hanno, nel frattempo, analiticamente disciplinato la materia ora oggetto del decreto impugnato con una serie di apposite disposizioni legislative e regolamentari, mai oggetto di impugnativa, al pari della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 gennaio 2006, n. 1, che dà esecuzione nel territorio provinciale alla direttiva 2000/9/CE del 20 marzo 2000. Va conseguentemente annullato l'atto oggetto del conflitto nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- Nella materia dei trasporti, spetta in linea di principio alla competenza dello Stato la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli, ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone: sentenze n. 31/2001, n. 30/1998, n. 135/1997, n. 2/1993 e n. 58/1976.
- Sul riparto tra Stato e Province autonome della competenza legislativa in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotramviari, di trasporto funiviario interregionale ovvero interprovinciale, e di trasporto funiviario limitato all'ambito territoriale di una sola Provincia, cfr. sentenza n. 37/1989.
Non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392, che, modificando il comma 6 dell'art. 7 del decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, ha introdotto una nuova normativa sui rischi di frane o valanghe relative alle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, riferendola espressamente anche alle dette Province autonome. L'atto oggetto del conflitto altera, infatti, il riparto delle competenze tra Stato e Province autonome, come disegnato dalle norme statutarie (art. 8, numero 18) e di attuazione dello statuto (art. 1, comma 1, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527), le quali attribuiscono a queste ultime la competenza legislativa in materia di "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia", non solo in relazione alle modalità di gestione e di organizzazione dei servizi, ma anche in ordine alla loro "regolamentazione tecnica", ossia al complesso di prescrizioni concernenti la realizzazione dell'opera che in larga parte si sostanziano nei profili connessi alla sicurezza, e che comunque da essi non possono prescindere. L'art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 527 del 1987 ha tenuto ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 753, con esclusivo riferimento alle linee di trasporto funiviario interregionali, ovvero interprovinciali, così postulandone l'inapplicabilità alle funivie attive nell'ambito territoriale di una sola Provincia, e per quel che attiene alla sicurezza dei trasporti funiviari entrambe le Province autonome hanno, nel frattempo, analiticamente disciplinato la materia ora oggetto del decreto impugnato con una serie di apposite disposizioni legislative e regolamentari, mai oggetto di impugnativa, al pari della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 gennaio 2006, n. 1, che dà esecuzione nel territorio provinciale alla direttiva 2000/9/CE del 20 marzo 2000. Va conseguentemente annullato l'atto oggetto del conflitto nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- Nella materia dei trasporti, spetta in linea di principio alla competenza dello Stato la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli, ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone: sentenze n. 31/2001, n. 30/1998, n. 135/1997, n. 2/1993 e n. 58/1976.
- Sul riparto tra Stato e Province autonome della competenza legislativa in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotramviari, di trasporto funiviario interregionale ovvero interprovinciale, e di trasporto funiviario limitato all'ambito territoriale di una sola Provincia, cfr. sentenza n. 37/1989.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Ministro dei trasporti
05/12/2003
n. 392
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Costituzione
art. 117
co. 6
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte