SENT. 328/06 A. FORMAZIONE PROFESSIONALE - ORGANIZZAZIONE SANITARIA - DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE CONCERNENTE I REQUISITI RICHIESTI ALLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ALLE ASSOCIAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER POTER SVOLGERE ATTIVITÀ FORMATIVA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI «EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA» (ECM) ED ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NEI CONFRONTI DEI DIVERSI ORGANI ED ORGANISMI CHE OPERANO NEI VARI SETTORI DI ATTIVITÀ SANITARIE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO IN QUANTO VOLTO AD IMPUGNARE UNA NORMA PRIMARIA ATTRIBUTIVA DELLA COMPETENZA IN CONTESTAZIONE ALLO STATO ED A CENSURARE IL MODO DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE STATALE - DENUNCIA DEL DECRETO IN QUANTO ADOTTATO IN CARENZA DI POTERE - DEDUZIONE DELLA LESIVITÀ DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE ADOTTATA CON IL DECRETO - REIEZIONE DELLE ECCEZIONI.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti promosso dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, vanno rigettate sia l'eccezione di inammissibilità per ritenuta impugnazione, da parte della ricorrente, di una norma primaria attributiva della competenza in contestazione allo Stato, e cioè l'art. 16-ter del d.lgs. n. 502/1992, cui il decreto impugnato ha dato applicazione, sia l'eccezione di inammissibilità per ritenuta censura di un vizio denunciabile innanzi al giudice amministrativo. Invero, la ricorrente denuncia l'illegittimità del decreto impugnato proprio in ragione del fatto che esso sarebbe stato adottato in carenza di potere, deducendo che il predetto art. 16-ter non costituisce idoneo fondamento legislativo del medesimo, e sostenendo la lesività della disciplina regolamentare in quanto priva di base legislativa.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 266/2001.