Sentenza 328/2006 (ECLI:IT:COST:2006:328)
Massima numero 30687
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  09/10/2006;  Decisione del  09/10/2006
Deposito del 13/10/2006; Pubblicazione in G. U. 18/10/2006
Massime associate alla pronuncia:  30686


Titolo
SENT. 328/06 B. FORMAZIONE PROFESSIONALE - ORGANIZZAZIONE SANITARIA - DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE CONCERNENTE I REQUISITI RICHIESTI ALLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ALLE ASSOCIAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER POTER SVOLGERE ATTIVITÀ FORMATIVA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI «EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA» (ECM) ED ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NEI CONFRONTI DEI DIVERSI ORGANI ED ORGANISMI CHE OPERANO NEI VARI SETTORI DI ATTIVITÀ SANITARIE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - INIDONEITÀ DELLA NORMA RICHIAMATA (ART. 16-TER DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992) A COSTITUIRE BASE LEGISLATIVA DEL POTERE ESERCITATO CON IL DECRETO IMPUGNATO - APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 117 E 118 COST., 'EX' ART. 10 LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 - INCIDENZA DI ATTO REGOLAMENTARE SU MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA, RESIDUALE O CONCORRENTE, DELLA PROVINCIA AUTONOMA - INSUSSISTENZA DELL'ESIGENZA DI ESERCIZIO UNITARIO DELLA FUNZIONE E INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DELLA POTESTÀ IN CONTESTAZIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.

Testo

Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero della salute, il cui decreto 31 maggio 2004 va conseguentemente annullato, stabilire, con norme regolamentari, i requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che intendano svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità ed attribuire i poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento e di revoca ad un organo statale. L'art. 16-ter del d.lgs. n. 502/1992 non costituisce idonea base legislativa del potere esercitato dal Ministro della salute con il decreto impugnato: infatti, sotto il profilo soggettivo, detta norma costituisce fondamento non di un potere ministeriale, ma di un potere attribuito ad una apposita commissione, la Commissione nazionale per la formazione continua; sotto il profilo oggettivo, il potere in essa previsto consiste nella definizione dei requisiti, e nella verifica della loro sussistenza, «per l'accreditamento» delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative, riconducibili alla c.d. formazione continua, e dunque non coincide con quello esercitato con il decreto ministeriale impugnato, diretto a definire i requisiti, e verificarne la sussistenza, «per il riconoscimento» di detti soggetti. L'atto impugnato, oltre ad essere privo di idonea base legislativa, incide altresì su sfere di competenza provinciale: infatti, il suo oggetto è riconducibile per taluni aspetti alla materia "formazione professionale", rientrante nella competenza residuale delle Regioni, e per altri aspetti alla materia sanità, con profili che attengono, in particolare, all'organizzazione sanitaria, che è materia ripartita fra quella di competenza regionale concorrente della "tutela della salute" e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare «una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale». Sicché, il decreto impugnato, dettando norme regolamentari che si pongono all'incrocio delle suddette materie di competenza residuale e concorrente della Provincia, per un verso, vulnera le rispettive sfere di competenza provinciale, definite in particolare dall'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione e, per altro verso, contrasta con l'art. 118 della Costituzione, poiché, indipendentemente dalla valutazione in ordine alla idoneità del decreto a determinare l'"attrazione in sussidiarietà" della funzione, non è in alcun modo dimostrata la necessità dell'esercizio unitario della medesima e non è stato rispettato il principio della leale collaborazione.

- Sull'aggiornamento professionale dei medici e degli esponenti delle professioni sanitarie che attiene alla formazione sul lavoro, v. citate sentenze n. 406/2001, n. 354/1994 e n. 316/1993.

- Sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, v. citate sentenze n. 285, n. 120/2005 e n. 423/2004.

- Sui limiti posti dal primo comma dell'art. 117 della Costituzione alla materia "formazione professionale", v. citata sentenza n. 274/2003.

- In tema "tutela della salute", v. citate sentenze n. 181/2006 e n. 270/2005.

- In tema di organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare «una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale», v. citata sentenza n. 510/2002.

- Sul principio di leale collaborazione, v. citate sentenze n. 270 e n. 242/2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Ministro della salute  31/05/2004  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte