Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piani regolatori portuali (PRP) di rilevanza economica nazionale e internazionale - Ammissione delle sole attività accessorie alle funzioni portuali nelle aree retro-portuali - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 11, primo comma, dello statuto speciale - dell'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-quater, della legge n. 84 del 1994, che ammette nelle aree retro-portuali solo attività accessorie alle funzioni portuali. La disposizione impugnata limita il potere pianificatorio "prevalente" dell'Autorità portuale nell'area di sua competenza, con limitazione che è garanzia e non frustrazione degli interessi territoriali, al pari della previsione, contenuta nello stesso articolo, secondo cui nelle aree del porto sono consentite esclusivamente le funzioni portuali.