Sentenza 329/2006 (ECLI:IT:COST:2006:329)
Massima numero 30689
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
09/10/2006; Decisione del
09/10/2006
Deposito del 13/10/2006; Pubblicazione in G. U. 18/10/2006
Massime associate alla pronuncia:
30688
Titolo
SENT. 329/06 B. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO CIVILE PROMOSSO DA UN MAGISTRATO NEI CONFRONTI DI UN SENATORE DELLA REPUBBLICA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ASSERITAMENTE SUBITO IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI RESE DAL PARLAMENTARE, IN QUALITÀ DI TESTE, NEL CORSO DI UN PROCESSO PENALE - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO PROMOSSO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO - INSUSSISTENZA DEL NESSO FUNZIONALE FRA LE DICHIARAZIONI RESE AL DI FUORI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E LA FUNZIONE PARLAMENTARE - NON SPETTANZA AL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA POTESTÀ CONTESTATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.
SENT. 329/06 B. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO CIVILE PROMOSSO DA UN MAGISTRATO NEI CONFRONTI DI UN SENATORE DELLA REPUBBLICA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ASSERITAMENTE SUBITO IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI RESE DAL PARLAMENTARE, IN QUALITÀ DI TESTE, NEL CORSO DI UN PROCESSO PENALE - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO PROMOSSO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO - INSUSSISTENZA DEL NESSO FUNZIONALE FRA LE DICHIARAZIONI RESE AL DI FUORI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E LA FUNZIONE PARLAMENTARE - NON SPETTANZA AL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA POTESTÀ CONTESTATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.
Testo
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile, pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, promosso dal magistrato Guido Salvini contro il senatore Marco Boato per il risarcimento del danno subito in conseguenza delle dichiarazioni rese dal parlamentare, in qualità di teste, nel corso di un procedimento penale, concernono opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., e va conseguentemente annullata la delibera di insindacabilità adottata dall'Assemblea nella seduta del 31 gennaio 2001. Perché sia ravvisabile l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da un parlamentare extra moenia e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento è infatti necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentari, laddove nella specie né la delibera di insindacabilità né la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato contengono alcun riferimento ad atti tipici compiuti dal senatore sul tema oggetto della deposizione. Il mero «contesto politico», infatti, o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato o senatore apporta alla vita parlamentare mediante la propria opinione e i propri voti, ma un'ulteriore e diversa articolazione di tale contributo, elaborata ed offerta all'opinione pubblica nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost. Né, in particolare, la deposizione resa in un giudizio penale costituisce atto tipico della funzione di senatore, atteso che l'obbligo di rendere testimonianza riguarda direttamente ogni cittadino, e l'esercizio di tale dovere non richiede l'intermediazione della rappresentanza parlamentare, di guisa che la dichiarazione fatta nel corso dell'incombente istruttorio non può assumere i connotati di un atto tipico della funzione solo perché ne sia autore un parlamentare.
- Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e le funzioni di membro del Parlamento, vedi sentenze n. 10 e n. 11/2000, nonché le sentenze n. 314, n. 315 e n. 317/2006.
- In ordine alla rilevanza del "contesto politico" entro il quale le dichiarazioni del parlamentare si possano collocare, cfr. sentenze n. 317/2006 e n. 51/2002.
- Sulle dichiarazioni rese dal parlamentare nel corso di una deposizione in giudizio, vedi sentenza n. 286/2006.
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile, pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, promosso dal magistrato Guido Salvini contro il senatore Marco Boato per il risarcimento del danno subito in conseguenza delle dichiarazioni rese dal parlamentare, in qualità di teste, nel corso di un procedimento penale, concernono opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., e va conseguentemente annullata la delibera di insindacabilità adottata dall'Assemblea nella seduta del 31 gennaio 2001. Perché sia ravvisabile l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da un parlamentare extra moenia e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento è infatti necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentari, laddove nella specie né la delibera di insindacabilità né la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato contengono alcun riferimento ad atti tipici compiuti dal senatore sul tema oggetto della deposizione. Il mero «contesto politico», infatti, o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato o senatore apporta alla vita parlamentare mediante la propria opinione e i propri voti, ma un'ulteriore e diversa articolazione di tale contributo, elaborata ed offerta all'opinione pubblica nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost. Né, in particolare, la deposizione resa in un giudizio penale costituisce atto tipico della funzione di senatore, atteso che l'obbligo di rendere testimonianza riguarda direttamente ogni cittadino, e l'esercizio di tale dovere non richiede l'intermediazione della rappresentanza parlamentare, di guisa che la dichiarazione fatta nel corso dell'incombente istruttorio non può assumere i connotati di un atto tipico della funzione solo perché ne sia autore un parlamentare.
- Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e le funzioni di membro del Parlamento, vedi sentenze n. 10 e n. 11/2000, nonché le sentenze n. 314, n. 315 e n. 317/2006.
- In ordine alla rilevanza del "contesto politico" entro il quale le dichiarazioni del parlamentare si possano collocare, cfr. sentenze n. 317/2006 e n. 51/2002.
- Sulle dichiarazioni rese dal parlamentare nel corso di una deposizione in giudizio, vedi sentenza n. 286/2006.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
31/01/2001
n. 61
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte