Sentenza 331/2006 (ECLI:IT:COST:2006:331)
Massima numero 30691
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  11/10/2006;  Decisione del  11/10/2006
Deposito del 19/10/2006; Pubblicazione in G. U. 25/10/2006
Massime associate alla pronuncia:  30692  30693  30694


Titolo
SENT. 331/06 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE DA UN PARLAMENTARE - RICORSO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, SECONDA SEZIONE CIVILE, NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - CONFLITTO NON PROPOSTO DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - REIEZIONE.

Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione 26 gennaio 2000 (doc. IV-quater, n. 102) di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, inammissibilità legata al fatto che il potere di sollevare il conflitto si sarebbe consumato con la pronuncia della sentenza di condanna da parte del giudice di primo grado, al quale la deliberazione di insindacabilità era stata comunicata. Infatti il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, può affrontare ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere e la legge 11 marzo 1953, n, 87 non fissa alcun termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

- In senso analogo, v. citate sentenze n. 235/2005, n. 116/2003.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  26/01/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte