Sentenza 331/2006 (ECLI:IT:COST:2006:331)
Massima numero 30692
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  11/10/2006;  Decisione del  11/10/2006
Deposito del 19/10/2006; Pubblicazione in G. U. 25/10/2006
Massime associate alla pronuncia:  30691  30693  30694


Titolo
SENT. 331/06 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE DA UN PARLAMENTARE - RICORSO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, SECONDA SEZIONE CIVILE, NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO PER CARENTE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DEL CONFLITTO E PER OMESSA RIPRODUZIONE DELLE FRASI OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ - ALLEGAZIONE AL RICORSO DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE - SUFFICIENZA - AFFERMAZIONE DELLA INSUSSISTENZA DEL NESSO FUNZIONALE - INTEGRAZIONE DEL REQUISITO DELLA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DEL CONFLITTO - CONFIGURABILITÀ - REIEZIONE DELL'ECCEZIONE.

Testo

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera 26 gennaio 2000 (doc. IV-quater, n. 102) di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, per ritenuta carente esposizione delle ragioni del conflitto, anche in relazione alla omessa riproduzione delle frasi pronunciate dal parlamentare. Vero è che nell'atto introduttivo le dichiarazioni in ordine alle quali pende il giudizio civile non sono riportate in modo testuale e che, a colmare la lacuna, non possono soccorrere gli atti del procedimento irritualmente trasmessi dal Tribunale; tuttavia, la Corte d'appello di Milano ha fatto esplicito richiamo alla relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ove si rinviene l'integrale descrizione delle opinioni manifestate dal deputato, e tale documento è allegato al ricorso e la ricorrente, una volta enucleato il caso concreto, ha escluso la sussistenza del nesso funzionale. Ne consegue che l'atto introduttivo contiene gli elementi indispensabili per l'identificazione della causa petendi.

- Su analoga questione, v. ordinanze n. 264/2000 e n. 129/2005.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  26/01/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26