SENT. 331/06 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE DA UN PARLAMENTARE - RICORSO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, SECONDA SEZIONE CIVILE, NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO PER CARENTE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DEL CONFLITTO E PER OMESSA RIPRODUZIONE DELLE FRASI OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ - ALLEGAZIONE AL RICORSO DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE - SUFFICIENZA - AFFERMAZIONE DELLA INSUSSISTENZA DEL NESSO FUNZIONALE - INTEGRAZIONE DEL REQUISITO DELLA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DEL CONFLITTO - CONFIGURABILITÀ - REIEZIONE DELL'ECCEZIONE.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera 26 gennaio 2000 (doc. IV-quater, n. 102) di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, per ritenuta carente esposizione delle ragioni del conflitto, anche in relazione alla omessa riproduzione delle frasi pronunciate dal parlamentare. Vero è che nell'atto introduttivo le dichiarazioni in ordine alle quali pende il giudizio civile non sono riportate in modo testuale e che, a colmare la lacuna, non possono soccorrere gli atti del procedimento irritualmente trasmessi dal Tribunale; tuttavia, la Corte d'appello di Milano ha fatto esplicito richiamo alla relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ove si rinviene l'integrale descrizione delle opinioni manifestate dal deputato, e tale documento è allegato al ricorso e la ricorrente, una volta enucleato il caso concreto, ha escluso la sussistenza del nesso funzionale. Ne consegue che l'atto introduttivo contiene gli elementi indispensabili per l'identificazione della causa petendi.
- Su analoga questione, v. ordinanze n. 264/2000 e n. 129/2005.