Sentenza 331/2006 (ECLI:IT:COST:2006:331)
Massima numero 30694
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  11/10/2006;  Decisione del  11/10/2006
Deposito del 19/10/2006; Pubblicazione in G. U. 25/10/2006
Massime associate alla pronuncia:  30691  30692  30693


Titolo
SENT. 331/06 D. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA DA UN DEPUTATO NEI CONFRONTI DI UNA GIORNALISTA - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTARE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, SECONDA SEZIONE CIVILE - INSUSSISTENZA DEL NESSO FUNZIONALE TRA OPINIONI ESPRESSE ED ATTIVITÀ PARLAMENTARE - RILEVANZA DEGLI ATTI PARLAMENTARI TIPICI SUCCESSIVI ALLE DICHIARAZIONI OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ O DA PARLAMENTARI DIVERSI - ESCLUSIONE - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ ESERCITATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.

Testo
Non spettava alla Camera dei deputati deliberare, con la deliberazione 26 gennaio 2000 (doc. IV-quater, n. 102), l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato, per le quali è in corso davanti alla Corte d'appello di Milano un giudizio civile. Ai fini della sussistenza del nesso funzionale, non basta che le dichiarazioni rese extra moenia si inseriscano in un contesto genericamente politico, ma debbono costituire, in ragione di una identità sostanziale di contenuto, la riproduzione all'esterno di attività svolte nella qualità di membro delle Camere. Nel caso in esame, l'intento politico delle espressioni incriminate e la collocazione del tema trattato nel novero delle finalità del partito di appartenenza del deputato sono elementi estranei all'oggetto delle guarentigie parlamentari ed attengono piuttosto alla verifica, rimessa all'autorità giudiziaria, della compatibilità con i limiti del diritto di critica politica. Né il nesso funzionale può risolversi in un generico collegamento con un contesto politico indeterminabile, del tutto avulso dall'esercizio di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente individuate. Neppure negli atti ispettivi evocati dalla difesa della Camera dei deputati è rintracciabile un valido fondamento della declaratoria di insindacabilità (atti di funzione posteriori allo svolgimento dei fatti o atti attribuibili a deputati diversi dall'autore delle esternazioni, seppur appartenenti al medesimo gruppo parlamentare).

- In tema di nesso funzionale delle dichiarazioni rese extra moenia, v. citate sentenze n. 260/2006, n. 137/2001, n. 10 e n. 11/2000.

- Sull'irrilevanza di atti di funzione posteriori allo svolgimento dei fatti, v. sentenze n. 258 e n. 260/2006, n. 347/2004.

- Sull'irrilevanza di atti attribuibili a deputati diversi dall'autore delle esternazioni, v. sentenze n. 249 e 260/2006.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  26/01/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte