Sentenza 332/2006 (ECLI:IT:COST:2006:332)
Massima numero 30695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
11/10/2006; Decisione del
11/10/2006
Deposito del 19/10/2006; Pubblicazione in G. U. 25/10/2006
Titolo
SENT. 332/06 A. CACCIA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ESTENSIONE DEL PERIODO VENATORIO OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE STATALE N. 157 DEL 1992 - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA - SOPRAVVENUTA INNOVAZIONE LEGISLATIVA CHE RICONOSCE ALLE REGIONI IL POTERE DI REGOLARE IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI CACCIABILI ANCHE AL DI FUORI DEI PERIODI INDICATI DALLA LEGGE STATALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL RIMETTENTE.
SENT. 332/06 A. CACCIA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ESTENSIONE DEL PERIODO VENATORIO OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE STATALE N. 157 DEL 1992 - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA - SOPRAVVENUTA INNOVAZIONE LEGISLATIVA CHE RICONOSCE ALLE REGIONI IL POTERE DI REGOLARE IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI CACCIABILI ANCHE AL DI FUORI DEI PERIODI INDICATI DALLA LEGGE STATALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL RIMETTENTE.
Testo
Deve essere disposta la restituzione degli atti al remittente in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (che amplia il calendario venatorio previsto per gli ungulati e ne consente la caccia anche su terreni coperti in tutto o in parte di neve), sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, affinché il giudice valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sulla base dello ius superveniens, costituito dall'art. 11-quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale ha riconosciuto alle Regioni il potere di regolare il prelievo di selezione degli ungulati cacciabili anche al di fuori dei periodi indicati dalla legge statale.
Deve essere disposta la restituzione degli atti al remittente in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (che amplia il calendario venatorio previsto per gli ungulati e ne consente la caccia anche su terreni coperti in tutto o in parte di neve), sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, affinché il giudice valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sulla base dello ius superveniens, costituito dall'art. 11-quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale ha riconosciuto alle Regioni il potere di regolare il prelievo di selezione degli ungulati cacciabili anche al di fuori dei periodi indicati dalla legge statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
12/07/2002
n. 14
art. 3
co. 1
legge della Regione Emilia Romagna
12/07/2002
n. 14
art. 3
co. 2
legge della Regione Emilia Romagna
12/07/2002
n. 14
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
legge 11/02/1992
n. 157
art. 21
co. 1 lettera m)