Sentenza 332/2006 (ECLI:IT:COST:2006:332)
Massima numero 30697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
11/10/2006; Decisione del
11/10/2006
Deposito del 19/10/2006; Pubblicazione in G. U. 25/10/2006
Titolo
SENT. 332/06 C. CACCIA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AUTORIZZAZIONE DELLA CACCIA DI FAUNA SELVATICA NON DI ALLEVAMENTO NELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO VENATORIE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA - NORMA PRIVA DI AUTONOMO CARATTERE PRECETTIVO E INIDONEA AD INCIDERE SUL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 332/06 C. CACCIA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AUTORIZZAZIONE DELLA CACCIA DI FAUNA SELVATICA NON DI ALLEVAMENTO NELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO VENATORIE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA - NORMA PRIVA DI AUTONOMO CARATTERE PRECETTIVO E INIDONEA AD INCIDERE SUL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, contestato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nella parte in cui prevede, in violazione dell'art. 16, primo comma, lettera b), della legge n. 157/1992, che le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie provvedono ad abbattere gli ungulati «in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria». La norma impugnata, infatti, si limita a rinviare, quanto alla definizione della disciplina della caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, ad un regolamento e a direttive regionali, risultando, così, priva di autonomo carattere precettivo e inidonea ad incidere sul riparto delle competenze legislative fissato dall'art. 117 della Costituzione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, contestato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nella parte in cui prevede, in violazione dell'art. 16, primo comma, lettera b), della legge n. 157/1992, che le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie provvedono ad abbattere gli ungulati «in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria». La norma impugnata, infatti, si limita a rinviare, quanto alla definizione della disciplina della caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, ad un regolamento e a direttive regionali, risultando, così, priva di autonomo carattere precettivo e inidonea ad incidere sul riparto delle competenze legislative fissato dall'art. 117 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
12/07/2002
n. 14
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 16
co. 1 lettera b)