SENT. 332/06 D. CACCIA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ESTENSIONE DEL PERIODO VENATORIO PER LA CACCIA DI FAUNA MIGRATORIA DA APPOSTAMENTO - MANCATA PREVISIONE DEL PREVENTIVO PARERE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA DI CUI ALLA LEGGE STATALE N. 157 DEL 1992 - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NATURA INTERLOCUTORIA E NON VINCOLANTE DEL PARERE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, contestato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nella parte in cui prevede, dal 1° ottobre al 30 novembre, ulteriori due giornate settimanali per la caccia alla fauna migratoria da appostamento, senza che tale concessione sia subordinata ad una valutazione necessariamente congrua del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), richiesto dall'art. 18, comma 6, della legge n. 157 del 1992. La censura si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, poiché l'art. 18, al comma 5, stabilisce il limite di tre giornate di caccia settimanali prevedendo, al successivo comma 6, la possibilità per le Regioni di derogare a tale limite nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre «sentito» l'INFS. Risulta da ciò che la norma statale evocata prevede una mera interlocuzione tra l'ente territoriale e l'INFS, senza che il parere da quest'ultimo espresso si possa considerare vincolante per la Regione.