Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Porti in cui non sono vigenti piani portuali approvati antecedentemente alla legge quadro - Procedura per la realizzazione di opere in via d'urgenza - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione delle competenze statutarie nonché del principio di sussidiarietà, leale collaborazione e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 9), n. 11) e n. 12), dello statuto speciale, per come attuato dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004, agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché ai princìpi di leale collaborazione e di ragionevolezza - dell'art. 4, comma 1-septies, lett. e), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994, prevedendo una procedura semplificata per l'adozione delle modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale (PRP) (c.d. adeguamenti tecnico-funzionali). La disposizione impugnata abroga la necessità della verifica, richiesta in precedenza, dell'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici in relazione alle aree di interazione porto-città, ed essa si pone quale logico corollario della attuale necessità della sola coerenza tra pianificazione perimetrale portuale e pianificazione urbanistica delle aree contigue. Le modifiche non sostanziali a un PRP già approvato non sono, peraltro, idonee a incidere negativamente sul suo assetto né sul rapporto con le aree contigue, rimesse alla pianificazione regionale e comunale.