Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del
04/11/2025; Decisione del
04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Definizione della figura professionale di maestro di sci - Validità triennale della iscrizione alla sezione del relativo albo - Norma strettamente collegata ad altra costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 203006).
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Definizione della figura professionale di maestro di sci - Validità triennale della iscrizione alla sezione del relativo albo - Norma strettamente collegata ad altra costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 203006).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 112, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto». La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, presuppone la legittimità della suddivisione dell’albo regionale del maestro di sci in sezioni corrispondenti a determinate specialità, dichiarata invece costituzionalmente illegittima con la medesima pronuncia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
31/12/2024
n. 61
art. 112
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27