Sentenza 332/2006 (ECLI:IT:COST:2006:332)
Massima numero 30699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
11/10/2006; Decisione del
11/10/2006
Deposito del 19/10/2006; Pubblicazione in G. U. 25/10/2006
Titolo
SENT. 332/06 E. CACCIA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CAPI ABBATTIBILI FISSATO NELLA LEGGE STATALE E NEL PARERE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE STATALE E DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA - ASSENZA, NELLA NORMA STATALE E NEL PARERE DELL'INFS, DELL'INDICAZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI CAPI ABBATTIBILI - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
SENT. 332/06 E. CACCIA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CAPI ABBATTIBILI FISSATO NELLA LEGGE STATALE E NEL PARERE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE STATALE E DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA - ASSENZA, NELLA NORMA STATALE E NEL PARERE DELL'INFS, DELL'INDICAZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI CAPI ABBATTIBILI - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 6, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, contestati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nella parte in cui fissano, per determinate specie animali, un limite di capi abbattibili superiore a quello desumibile da un richiamato parere dell'INFS e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 157/1992. Infatti, sia il parere che la norma sopra indicati enunciano esclusivamente principi di ordine generale, senza precisare il numero massimo dei capi abbattibili, ed il rimettente ha omesso di indicare sotto quale profilo, in concreto, le norme impugnate violino i suddetti principi ed ha posto, pertanto, una questione del tutto immotivata sul requisito della non manifesta infondatezza.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 6, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, contestati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nella parte in cui fissano, per determinate specie animali, un limite di capi abbattibili superiore a quello desumibile da un richiamato parere dell'INFS e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 157/1992. Infatti, sia il parere che la norma sopra indicati enunciano esclusivamente principi di ordine generale, senza precisare il numero massimo dei capi abbattibili, ed il rimettente ha omesso di indicare sotto quale profilo, in concreto, le norme impugnate violino i suddetti principi ed ha posto, pertanto, una questione del tutto immotivata sul requisito della non manifesta infondatezza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
12/07/2002
n. 14
art. 4
co. 4
legge della Regione Emilia Romagna
12/07/2002
n. 14
art. 4
co. 5
legge della Regione Emilia Romagna
12/07/2002
n. 14
art. 6
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 1
co. 2