Sentenza 332/2006 (ECLI:IT:COST:2006:332)
Massima numero 30700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  11/10/2006;  Decisione del  11/10/2006
Deposito del 19/10/2006; Pubblicazione in G. U. 25/10/2006
Massime associate alla pronuncia:  30695  30696  30697  30698  30699


Titolo
SENT. 332/06 F. CACCIA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DELL'ANNOTAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI SUL TESSERINO VENATORIO AL TERMINE DELLA GIORNATA DI CACCIA ANZICHÉ DOPO OGNI ABBATTIMENTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE STATALE E DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA - ASSENZA, NELLA NORMA STATALE, DI PRESCRIZIONI SULLE MODALITÀ DELL'ANNOTAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, contestato nella parte in cui, prevedendo l'annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia, anziché dopo ogni singolo abbattimento, non consentirebbe il controllo sugli abbattimenti compiuti, così violando gli artt. 7 e 10 della legge n. 157/1992 e, conseguentemente, l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Infatti, la norma impugnata non si pone in contrasto con le norme statali richiamate dal rimettente, poiché si limita a disciplinare aspetti strettamente attinenti all'attività venatoria, espressione della potestà legislativa residuale della Regione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  12/07/2002  n. 14  art. 9  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 7  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 10