SENT. 332/06 F. CACCIA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DELL'ANNOTAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI SUL TESSERINO VENATORIO AL TERMINE DELLA GIORNATA DI CACCIA ANZICHÉ DOPO OGNI ABBATTIMENTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE STATALE E DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA - ASSENZA, NELLA NORMA STATALE, DI PRESCRIZIONI SULLE MODALITÀ DELL'ANNOTAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14, contestato nella parte in cui, prevedendo l'annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia, anziché dopo ogni singolo abbattimento, non consentirebbe il controllo sugli abbattimenti compiuti, così violando gli artt. 7 e 10 della legge n. 157/1992 e, conseguentemente, l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Infatti, la norma impugnata non si pone in contrasto con le norme statali richiamate dal rimettente, poiché si limita a disciplinare aspetti strettamente attinenti all'attività venatoria, espressione della potestà legislativa residuale della Regione.