SENT. 333/06. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE LE LINEE DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVO IN TEMA DI PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE, PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DELLE TOSSICODIPENDENZE E DELLE ALCOOLDIPENDENZE CORRELATE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE UMBRIA - DENUNCIATO INDEBITO ESERCIZIO DELLA FUNZIONE STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE E DEL POTERE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DELLE REGIONI - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE STATALE E ABROGAZIONE DELLA NORMA ISTITUTIVA DEL DIPARTIMENTO NAZIONALE PER LE POLITICHE ANTIDROGA INCIDENTI SULL'OGGETTO DEL CONFLITTO - DIFETTO DI INTERESSE AL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2004, per violazione degli artt. 114, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione. Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, la legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha trasferito al Ministero della solidarietà sociale i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con soppressione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ha profondamente inciso sull'oggetto del conflitto che verte sulle attribuzioni del soppresso Dipartimento, determinando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente.