Sentenza 334/2006 (ECLI:IT:COST:2006:334)
Massima numero 30706
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
11/10/2006; Decisione del
11/10/2006
Deposito del 19/10/2006; Pubblicazione in G. U. 25/10/2006
Titolo
SENT. 334/06 E. IMPOSTE E TASSE - DESTINAZIONE ALLO STATO, ANZICHÉ ALLA REGIONE SICILIANA, DEL GETTITO DEL PRELIEVO UNICO ERARIALE DOVUTO PER GLI APPARECCHI E CONGEGNI DI GIOCO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER LA NATURA «PROPRIAMENTE AMMINISTRATIVA» E NON GIÀ TRIBUTARIA DEL PRELIEVO - REIEZIONE.
SENT. 334/06 E. IMPOSTE E TASSE - DESTINAZIONE ALLO STATO, ANZICHÉ ALLA REGIONE SICILIANA, DEL GETTITO DEL PRELIEVO UNICO ERARIALE DOVUTO PER GLI APPARECCHI E CONGEGNI DI GIOCO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER LA NATURA «PROPRIAMENTE AMMINISTRATIVA» E NON GIÀ TRIBUTARIA DEL PRELIEVO - REIEZIONE.
Testo
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra Enti proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 30 dicembre 2003 e alla nota dell'Agenzia delle entrate 13 febbraio 2004, n. 2004/29102, eccezione fondata sulla considerazione che il prelievo erariale unico, pur rientrando tra le prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost., non ha natura tributaria, ma «propriamente amministrativa». Anche a prescindere dalla denominazione di "tributo" riservata al predetto prelievo erariale unico dai provvedimenti impugnati, la natura di "entrata tributaria erariale" del medesimo si desume in modo univoco dalla sua disciplina positiva e dalla sua derivazione dall'imposta sugli intrattenimenti, della quale ha mantenuto le caratteristiche essenziali.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra Enti proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 30 dicembre 2003 e alla nota dell'Agenzia delle entrate 13 febbraio 2004, n. 2004/29102, eccezione fondata sulla considerazione che il prelievo erariale unico, pur rientrando tra le prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost., non ha natura tributaria, ma «propriamente amministrativa». Anche a prescindere dalla denominazione di "tributo" riservata al predetto prelievo erariale unico dai provvedimenti impugnati, la natura di "entrata tributaria erariale" del medesimo si desume in modo univoco dalla sua disciplina positiva e dalla sua derivazione dall'imposta sugli intrattenimenti, della quale ha mantenuto le caratteristiche essenziali.
- In generale, sulle caratteristiche dei tributi, v. le citate sentenze n. 73/2005, n. 37/1997, n. 11 e n. 2/1995, n. 63/1990, n. 26/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte