ORD. 337/06. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO INNANZI AD AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PROVINCIA DI BOLZANO - IMPUTATO DI MADRE-LINGUA TEDESCA - OPZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN LINGUA ITALIANA, MADRE-LINGUA DEL DIFENSORE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come modificati dagli artt. 2 e 4 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, contestati, in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, là dove rimettono alla volontà dell'imputato la scelta della lingua del processo, senza tenere conto del gruppo linguistico cui l'imputato stesso appartiene. Ed invero, il d.P.R. n. 574 del 1988 pone la tutela dell'imputato al centro della disciplina dell'uso della lingua nel processo penale e gli consente di scegliere la lingua anche in rapporto alle esigenze della propria difesa tecnica: in particolare, la facoltà di optare per una lingua diversa da quella materna raccorda la tutela dell'imputato, quale appartenente alla minoranza linguistica, alla garanzia prevista dall'art. 24 Cost., poiché la tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo interferiscono tra loro, ma non coincidono né si sovrappongono. Pertanto, le norme censurate realizzano un ragionevole bilanciamento dei principi espressi negli artt. 6 e 24 Cost. Quanto alla ritenuta violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, va ricordato che detto principio può essere invocato solo con riferimento all'organizzazione degli uffici giudiziari, mentre non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale.
- Sulla tutela delle minoranze linguistiche, v. citata sentenza n. 16/1995.
- Sui rapporti di interferenza tra tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo, v. citate sentenze n. 62/1992, n. 271/1994, n. 15/1996.
- Sul fatto che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale, v. citate sentenza n. 174/2005 e ordinanze n. 44/2006, n. 122/2005, n. 275/2004.