Ordinanza 338/2006 (ECLI:IT:COST:2006:338)
Massima numero 30712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  11/10/2006;  Decisione del  11/10/2006
Deposito del 19/10/2006; Pubblicazione in G. U. 25/10/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 338/06. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - STRANIERO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - RILASCIO DEL NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE PROCEDE - DIVIETO, NELL'IPOTESI DI GIUDIZIO PER IL REATO DI FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA O PER I DELITTI PREVISTI DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), COD. PROC. PEN. - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI GENERALE DELLO STRANIERO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE, CHE NON SI TROVI IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Vanno restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, comma 3-sexies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede che l'autorità giudiziaria non possa concedere il nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale per uno o più dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., nonché dall'art. 12 dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 3, comma 7, del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155, ha abrogato la norma impugnata.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte