Sentenza 341/2006 (ECLI:IT:COST:2006:341)
Massima numero 30715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
23/10/2006; Decisione del
23/10/2006
Deposito del 27/10/2006; Pubblicazione in G. U. 02/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 341/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - RECLAMI DEI DETENUTI IN MATERIA DI LAVORO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - GIUDIZIO CON RITO CAMERALE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA LAVORATORI DETENUTI E LAVORATORI NON DETENUTI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ULTERIORI CENSURE.
SENT. 341/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - RECLAMI DEI DETENUTI IN MATERIA DI LAVORO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - GIUDIZIO CON RITO CAMERALE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA LAVORATORI DETENUTI E LAVORATORI NON DETENUTI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ULTERIORI CENSURE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 374 per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, assorbiti gli ulteriori profili di censura. La disposizione impugnata attribuisce alla competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza i reclami dei detenuti in materia di lavoro e, dal momento che tale organo decide necessariamente con rito camerale, non assicura al detenuto una difesa equivalente a quella offerta a tutti i lavoratori, poiché è consentito un contraddittorio puramente cartolare, che esclude la diretta partecipazione del lavoratore-detenuto al processo, e non garantisce adeguata tutela al datore di lavoro, posto che all'amministrazione penitenziaria è consentita solo la presentazione di memorie.
- Sul valore centrale per il nostro sistema penitenziario del lavoro dei detenuti, finalizzato al recupero della persona, v., citata, sentenza n. 158/2001.
- Sul rispetto delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute, v. sentenza n. 26/1999, citata.
- Sul divieto di discriminazione fra lavoratori detenuti e lavoratori non detenuti, v., citata, sentenza n. 49/1992.
- Sull'illegittimità della scelta del rito camerale nell'eventualità in cui non vengano assicurati lo scopo e la funzione del processo, v., citate, sentenza n. 543/1989 e ordinanza n. 121/1994, ex plurimis.
- Che la Costituzione non imponga un modello vincolante di processo si trova affermato, tra le altre, nelle ordinanze n. 389/2005 e n. 386/2004.
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali e nella disciplina della competenza v., citate, sentenze n. 180/2004 e n. 206/2004.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 374 per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, assorbiti gli ulteriori profili di censura. La disposizione impugnata attribuisce alla competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza i reclami dei detenuti in materia di lavoro e, dal momento che tale organo decide necessariamente con rito camerale, non assicura al detenuto una difesa equivalente a quella offerta a tutti i lavoratori, poiché è consentito un contraddittorio puramente cartolare, che esclude la diretta partecipazione del lavoratore-detenuto al processo, e non garantisce adeguata tutela al datore di lavoro, posto che all'amministrazione penitenziaria è consentita solo la presentazione di memorie.
- Sul valore centrale per il nostro sistema penitenziario del lavoro dei detenuti, finalizzato al recupero della persona, v., citata, sentenza n. 158/2001.
- Sul rispetto delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute, v. sentenza n. 26/1999, citata.
- Sul divieto di discriminazione fra lavoratori detenuti e lavoratori non detenuti, v., citata, sentenza n. 49/1992.
- Sull'illegittimità della scelta del rito camerale nell'eventualità in cui non vengano assicurati lo scopo e la funzione del processo, v., citate, sentenza n. 543/1989 e ordinanza n. 121/1994, ex plurimis.
- Che la Costituzione non imponga un modello vincolante di processo si trova affermato, tra le altre, nelle ordinanze n. 389/2005 e n. 386/2004.
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali e nella disciplina della competenza v., citate, sentenze n. 180/2004 e n. 206/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 69
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte