Sentenza 342/2006 (ECLI:IT:COST:2006:342)
Massima numero 30716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  23/10/2006;  Decisione del  23/10/2006
Deposito del 27/10/2006; Pubblicazione in G. U. 02/11/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 342/06. SANITÀ PUBBLICA - EPATITE CRONICA CONSEGUENTE A TRASFUSIONE - INDENNIZZO - TERMINE PRESCRIZIONALE TRIENNALE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DIVERSA DISCIPLINA RISPETTO AL TERMINE PRESCRIZIONALE DECENNALE PREVISTO PER L'INDENNIZZO PER L'HIV CONSEGUENTE A TRASFUSIONE - LAMENTATA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ESCLUSIONE - ESERCIZIO NON IRRAGIONEVOLE DELLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. Ed invero, il termine di tre anni fissato dall'art. 1, comma 9, della legge n. 238/1997, per ottenere l'indennizzo da parte dello Stato a causa di epatite post-trasfusionale, decorrente dal momento dell'acquisita conoscenza dell'esito dannoso dell'intervento terapeutico, non appare talmente breve da frustrare la possibilità di esercizio del diritto alla prestazione e vanificare la previsione dell'indennizzo. Inoltre, in mancanza di sicuri dati scientifici che dimostrino la manifesta arbitrarietà della distinzione dei tempi di presentazione delle domande in relazione alle diverse patologie contratte a seguito di emotrasfusione (per i danni da epatite, tre anni e per quelli da HIV, dieci anni), non esiste alcun vincolo costituzionale che imponga un'equiparazione di disciplina. In relazione poi alla denunciata disparità rispetto alla situazione dei soggetti affetti da epatiti che si siano avvalsi della disciplina di cui al previgente art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, non contrasta di per sé con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche.

- Sulla tutela del diritto della salute e del diritto a misure di sostegno assistenziale, v. citate sentenze n. 226/2000 e n. 118/1996.

- Sui limiti del sindacato della Corte in ordine al merito e all'opportunità delle opzioni adottate dal legislatore, v. citate sentenze n. 226/2000 e n. 27/1998.

- Sul fluire del tempo quale elemento diversificatore delle situazioni giuridiche, v. citate ordinanze n. 216/2005 e n. 121/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge  25/07/1997  n. 238  art. 1  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte