Sentenza 343/2006 (ECLI:IT:COST:2006:343)
Massima numero 30717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
23/10/2006; Decisione del
23/10/2006
Deposito del 27/10/2006; Pubblicazione in G. U. 02/11/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 343/06. ESECUZIONE FORZATA - PROCEDURA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI ENTI ED ISTITUTI ESERCENTI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA SU BASE TERRITORIALE - INTERVENTO DEI CREDITORI AI SENSI DELL'ART. 551 COD. PROC. CIV. - ESPERIBILITÀ, A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ RILEVABILE D'UFFICIO, ESCLUSIVAMENTE NEI PROCESSI ESECUTIVI PER ESPROPRIAZIONE DI CREDITI 'EX' ART. 543 COD. PROC. CIV. PENDENTI INNANZI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DELLA SEDE PRINCIPALE DEL TRIBUNALE NEL CUI CIRCONDARIO HA SEDE L'UFFICIO GIUDIZIARIO CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO POSTO A FONDAMENTO DELL'INTERVENTO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA PER INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - DENUNCIATA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CENSURATA NEL SENSO DELLA SUA APPLICABILITÀ ANCHE AL CREDITORE INTERVENIENTE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 343/06. ESECUZIONE FORZATA - PROCEDURA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI ENTI ED ISTITUTI ESERCENTI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA SU BASE TERRITORIALE - INTERVENTO DEI CREDITORI AI SENSI DELL'ART. 551 COD. PROC. CIV. - ESPERIBILITÀ, A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ RILEVABILE D'UFFICIO, ESCLUSIVAMENTE NEI PROCESSI ESECUTIVI PER ESPROPRIAZIONE DI CREDITI 'EX' ART. 543 COD. PROC. CIV. PENDENTI INNANZI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DELLA SEDE PRINCIPALE DEL TRIBUNALE NEL CUI CIRCONDARIO HA SEDE L'UFFICIO GIUDIZIARIO CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO POSTO A FONDAMENTO DELL'INTERVENTO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA PER INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - DENUNCIATA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CENSURATA NEL SENSO DELLA SUA APPLICABILITÀ ANCHE AL CREDITORE INTERVENIENTE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni apportate dall'art. 44, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, contestato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, commi primo e secondo, e 97, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche l'intervento, ai sensi dell'art. 551 cod. proc. civ., del creditore di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale sia proposto, a pena d'improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente nei processi esecutivi per espropriazione di crediti ex art. 543 cod. proc. civ. pendenti innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento posto a fondamento dell'intervento. E' evidente, infatti, che, se per pignoramento di crediti di cui all'art. 543 cod. proc. civ. si intende non l'atto introduttivo della procedura esecutiva, ma l'espropriazione dei crediti, i verbi «promuovere» e «instaurare» possono ben intendersi come riferiti a qualsiasi azione esecutiva esperita dai creditori, anche a mezzo di intervento. Poiché tale interpretazione è idonea a fugare i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal rimettente, deve concludersi che è doveroso intendere la norma censurata nel senso che il creditore, il quale intenda sottoporre ad espropriazione forzata crediti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, deve agire esecutivamente, a pena di improcedibilità, anche in qualità di interveniente, innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale agisce.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni apportate dall'art. 44, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, contestato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, commi primo e secondo, e 97, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche l'intervento, ai sensi dell'art. 551 cod. proc. civ., del creditore di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale sia proposto, a pena d'improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente nei processi esecutivi per espropriazione di crediti ex art. 543 cod. proc. civ. pendenti innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento posto a fondamento dell'intervento. E' evidente, infatti, che, se per pignoramento di crediti di cui all'art. 543 cod. proc. civ. si intende non l'atto introduttivo della procedura esecutiva, ma l'espropriazione dei crediti, i verbi «promuovere» e «instaurare» possono ben intendersi come riferiti a qualsiasi azione esecutiva esperita dai creditori, anche a mezzo di intervento. Poiché tale interpretazione è idonea a fugare i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal rimettente, deve concludersi che è doveroso intendere la norma censurata nel senso che il creditore, il quale intenda sottoporre ad espropriazione forzata crediti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, deve agire esecutivamente, a pena di improcedibilità, anche in qualità di interveniente, innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale agisce.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/12/1996
n. 669
art. 14
co. 1
legge
28/02/1997
n. 30
art.
co.
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 44
co. 3
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte